Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21414 - pubb. 22/03/2019

Fallimento e cessione di azienda: il credito maturato per t.f.r. anche se ammesso al passivo non vincola l'INPS

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 19 Luglio 2018, n. 19277. Est. Daniela Calafiore.


Imprenditore dichiarato fallito – Trasferimento d’azienda anteriore all'istanza di ammissione al passivo – Contestazione dell’INPS circa spettanza del credito – Fondamento – Fattispecie



L'art. 2 della I. n. 297 del 1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 82 del 1990, si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta ed, inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l'INPS, che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art. 2 l. n. 297 del 1982. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto insindacabile, da parte dell'INPS, la spettanza del diritto alla prestazione del Fondo di cui all'art. 2 del d.lgs. 29 maggio 1982, n. 297, benché la domanda di insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro fosse stata proposta dal lavoratore dopo che il primo aveva ceduto ad altri il ramo d'azienda cui il rapporto di lavoro afferiva). (massima ufficiale)


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