Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21420 - pubb. 23/03/2019

Vendita a catena e azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del suo venditore

Cassazione civile, sez. II, 21 Febbraio 2019, n. 5140. Est. Federico.


Vendita a catena - Azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del suo venditore - Configurabilità - Qualifica di intermediario - Condizioni - Mandatario - Esclusione - Fattispecie



Il rivenditore finale, quando deve rispondere nei confronti del consumatore per un vizio di conformità di un bene imputabile ad un'azione od omissione del produttore o di un precedente venditore della medesima catena distributiva o di un intermediario, può esercitare azione di rivalsa verso i responsabili. Tuttavia, la qualifica di intermediario - ai sensi dell'abrogato art. 1519 quinquies c.c., ora sostituito dall'art. 131 del d.lgs. n. 206 del 2005 - può essere attribuita solo ad un soggetto che sia coinvolto nella catena distributiva del detto bene e, in particolare, non può discendere dall'espletamento di un incarico conferito dal produttore ad un mandatario dopo l'evento che ne ha determinato la responsabilità. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in un caso concernente i danni arrecati ad un compratore dall'incendio, per un difetto di fabbricazione, del veicolo da lui acquistato, che potesse considerarsi intermediario un mero mandatario che, su delega del produttore, successiva al verificarsi del menzionato incendio, si era limitato ad asportare ed inviare alla casa produttrice estera i cablaggi elettrici della vettura). (massima ufficiale)


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