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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21493 - pubb. 05/04/2019.

Effetti del fallimento sul rapporto di conto corrente


Tribunale di Siena, 13 Marzo 2019. Est. Bernardini.

Rapporto di conto corrente – Sentenza di fallimento – Scioglimento ipso iure del rapporto – Sussistenza

Prescrizione del credito – Dies a quo decorrente dalla data del fallimento – Sussistenza

Intervenuta prescrizione del credito – Rettifica dei dati in Centrale Rischi a far data della consumazione della prescrizione – Necessità


La sentenza di fallimento determina lo scioglimento ipso iure del contratto di conto corrente e la cristallizzazione, alla corrispondente data, dei rapporti di debito/credito tra le parti (Cass. 19325 del 21.08.2013). (Giampaolo Morini) (riproduzione riservata)

Per il computo del termine di prescrizione ex art. 2934, 2962 c.c., il dies a quo deve essere ricondotto alla sentenza dichiarativa di fallimento. (Giampaolo Morini) (riproduzione riservata)

Ai sensi degli artt. 51, 53, 67, 107 e 125 TUB nonché della Delibera CICR del 29.03.1994 e del 11.07.2012, e delle circolari attuative della banca d’Italia, per l’intervenuta prescrizione del credito, deve essere rettificato il contenuto della segnalazione in Centrale Rischi. (Giampaolo Morini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giampaolo Morini


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