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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21599 - pubb. 08/05/2019.

Ripetizione di somme indebitamente versate alla banca per anatocismo e mancata pattuizione di commissioni e interessi


Tribunale di Ancona, 07 Marzo 2019. Est. Ausili.

Contratti bancari – Conto corrente – Azione di ripetizione di somme indebitamente versate alla banca – Eccezione di prescrizione – Prova contraria: esistenza di contratto affidato

Contratti stipulati ante L.152/92 – Forma scritta ad sustantiam – Esclusione – Indeterminatezza dei tassi di interesse applicati – Applicabilità del tasso legale – Affermazione

Anatocismo – Pattuito in contratti anteriori alla delibera CICR 9/2/2000 – Assenza di pattuizione integrativa – Invalidità – Sussiste

Commissione di massimo scoperto e postergazione della data di valuta – In assenza di espressa pattuizione – Invalidità – Sussiste

Calcolo dell’indebito – Onere della prova a carico del correntista


Grava sull’attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell’eccezione di prescrizione dell’azione proposta dalla banca, dimostrare l’esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio e a spostare l’inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto.

Anteriormente alla L. n.152 del 1992 non vi era alcun obbligo di redazione del contratto bancario in forma scritta a pena di nullità. Né può ritenersi che la previsione di cui all’art.117 del D.Lgs. n.385 del 1993 abbia efficacia retroattiva.

Ove manchi la pattuizione relativa ai tassi di interesse praticati, si impone l’applicazione del tasso legale di interesse passivo per il cliente in luogo del più elevato tasso applicato dalla banca.

Per i contratti già in vigore al 9.2.2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi va considerata illegittima, anche successivamente al 30.6.2000, in assenza di pattuizione integrativa che preveda pari periodicità. Non si ritiene, pertanto, sufficiente a “sanare” l’invalidità della pattuizione anatocistica illegittima l’impiego del meccanismo di adeguamento “automatico” (previsto dalla delibera CICR) attraverso pubblicazione delle nuove condizioni contrattuali in Gazzetta Ufficiale.
L’onere a titolo di commissione di massimo scoperto in assenza di pattuizione va espunto. Gli oneri relativi alle valute vanno espunti se non è stata fornita la prova della loro pattuizione.

In caso di azione di ripetizione proposta dal cliente, quest’ultimo deve produrre tutti gli estratti conto che consentono di individuare i singoli addebiti non dovuti. La mancata produzione di tutti gli estratti conto determina che si prenda in considerazione il saldo indicato nel primo di essi, escludendo l’operatività della regola del “saldo zero”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Adolfo Pesaresi


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