Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21695 - pubb. 23/05/2019

Revocatoria di rimesse bancarie e calcolo del termine a ritroso del semestre sospetto

Tribunale Brescia, 11 Maggio 2019. Est. Pernigotto.


Revocatoria di rimesse bancarie ex art. 67 co. 2 l.f. – Periodo semestrale sospetto – Decorrenza – Data di iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese – Esclusione

Revocatoria di rimesse bancarie ex art. 67 co. 2 l.f. – Periodo semestrale sospetto – Modalità di calcolo del termine – Applicazione del principio generale di cui all’art. 155 co. 2 c.p.c.



Ai fini della determinazione del dies a quo di decorrenza a ritroso del semestre sospetto di cui all’art. 67, c. II, L.F., si deve fare riferimento alla data di deposito in cancelleria della sentenza dichiarativa di fallimento, e non alla data (successiva) di iscrizione di tale sentenza nel registro delle imprese, posto che l’esigenza di tutela dell’affidamento dei terzi, cui ha riguardo l’art. 16 co. 2 secondo periodo l.f., può porsi soltanto rispetto ad un evento (la dichiarazione di fallimento) già avvenuto, mentre non sussiste laddove si tratti di un evento futuro ed incerto. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

Quanto alle concrete modalità di calcolo del termine semestrale di cui all’art. 67, c. II, L.F., trattandosi di un termine a mesi, trova applicazione l’art. 155, co 2, c.p.c., e pertanto tale termine decorre dal giorno anteriore a quello del deposito in cancelleria della sentenza dichiarativa di fallimento, e spira il giorno numericamente corrispondente del sesto mese antecedente. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo


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