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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21705 - pubb. 24/05/2019.

Cessione di crediti in blocco ex art 58 T.U.B. e onere della prova


Tribunale di Ferrara, 09 Aprile 2019. Est. Giusberti.

Cessione di crediti in blocco ex art 58 T.U.B. – Onere della prova della cessione del credito


Nel caso di cessione di crediti in blocco ex art 58 T.U.B., a fronte dell’eccezione di carenza di legittimazione processuale e/o ad agire per mancata prova della cessione del credito, la cessionaria non si può limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l’avviso di cessione dei crediti, ma deve dimostrare documentalmente ed in maniera circostanziata l’avvenuta cessione del credito oggetto di causa. (Lorenzo Buldrini) (riproduzione riservata)


Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova

La più aggiornata raccolta di giurisprudenza che indaga sull'onere della prova a carico del cessionario dei crediti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, individuazione dei crediti ceduti, produzione del contratto di cessione, importanza dei relativi allegati, individuazione dei crediti per categorie).


Segnalazione dell'Avv. Lorenzo Buldrini delegato Adusbef per Ferrara


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