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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21802 - pubb. 05/06/2019.

Apertura di credito ipotecaria e indicazione ISC/TAEG – Fideiussione omnibus e normativa antitrust


Tribunale di Siena, 14 Maggio 2019. .

Nullità dell'apertura di credito ipotecaria per mancata indicazione del TAEG/ISC

Nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust


A decorrere dal I° Ottobre 2003 il TAEG/ISC rappresenta un elemento fondamentale del contratto, la cui omessa indicazione costituisce un grave vizio genetico, comportante la nullità del contratto stesso; con conseguente sostituzione del tasso contrattuale con il tasso legale o il tasso minimo dei buoni del tesoro annuali ex art. 117 TUB. (Simona Ristori) (riproduzione riservata)

La nullità dell'intesa anticoncorrenziale a monte si estende anche ai contratti cosiddetti “a valle”, ovvero ai contratti di fideiussione stipulati dai soggetti privati che non hanno partecipato all'intesa anticoncorrenziale. La conseguenza di tale nullità non può che travolgere l'intero contratto fideiussorio, trattandosi di una vera e propria nullità di protezione, sanzionata dall'art. 2 Legge antitrust.
La norma attribuisce rilievo anche al negozio a valle, inteso come prodotto (“effetto”) dell’intesa vietata, è la norma stessa che tratta il prodotto dell’intesa vietata alla stessa stregua di un subcontratto, come fattispecie che attinge direttamente alla causa dell’intesa vietata, contaminandone di fatto il sinallagma rispetto all’ordine pubblico economico. (Simona Ristori) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Simona Ristori


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