Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21823 - pubb. 08/06/2019

Monopolio Poste Italiane: conto corrente e determinazione unilaterale della commissione

Cassazione penale, 23 Maggio 2019, n. 14080. Est. Olivieri.


Regime di monopolio legale di Poste Italiane S.p.A. per la gestione del servizio di conto corrente postale dedicato alla raccolta ICI - Compatibilità con gli artt. 14 e 106, paragr. 2, TFUE - Questione pregiudiziale - Potere di Poste Italiane S.p.A. di determinazione unilaterale dell'importo della "commissione" dovuta dal concessionario della riscossione ICI - Compatibilità con gli artt. 106, paragr. 2, 107, paragr. 1, e 102, paragr. 1, TFUE - Questione pregiudiziale



La Terza Sezione Civile ha sollevato innanzi alla CGUE, ex art. 267 del TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali:

1) se osti agli artt. 14 TFUE (già art. 7D Trattato, poi art. 16 TCE) e 106 paragr. 2, TFUE (già art. 90 Trattato, poi art. 86, paragr. 2, TCE) ed all’inquadramento nello schema del servizio di interesse economico generale (SIEG) una normativa come quella prevista dal combinato disposto dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992 con l’art. 2, commi 18-20, della l. n. 662 del 1996, alla stregua della quale viene istituita e mantenuta – anche successivamente alla privatizzazione dei servizi di “bancoposta” erogati da Poste Italiane s.p.a. – una riserva di attività (regime di monopolio legale) a favore di Poste Italiane s.p.a. avente ad oggetto la gestione del servizio di conto corrente postale dedicato alla raccolta del tributo locale ICI, tenuto conto dell’evoluzione della normativa statale in materia di riscossione delle imposte, che almeno a far data dall’anno 1997, consente al contribuente ed anche agli enti locali impositori, di avvalersi liberamente di modalità di pagamento e riscossione dei tributi (anche locali) attraverso il sistema bancario;

2) qualora l’istituzione del monopolio legale dovesse essere riconosciuta rispondente alle caratteristiche del SIEG, se osti agli artt. 106, paragr. 2, TUEF (già art. 90 Trattato, poi art. 86, paragr. 2, TCE) e 107, paragr. 1, TUEF (già art. 92 Trattato, poi art. 87 TCE), secondo l’interpretazione di tali norme fornita dalla Corte di Giustizia con riferimento ai requisiti intesi a distinguere una misura legittima – compensatoria degli obblighi di servizio pubblico – da un aiuto di Stato illegittimo, una normativa come quella risultante dal combinato disposto degli artt. 10, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992, 2, commi 18-20, della l. n. 662 del 1996 e 3, comma 1, del d.P.R. n. 144/2001, che attribuisce a Poste Italiane s.p.a. il potere di determinazione unilaterale dell’importo della “commissione” dovuta dal Concessionario (Agente) della riscossione del tributo ICI, ed applicata su ciascuna operazione di gestione effettuata sul conto corrente postale intestato al Concessionario/Agente, tenuto conto che Poste Italiane s.p.a. con delibera del consiglio di amministrazione n. 57/1996 ha stabilito detta commissione in Lire 100 per il periodo 1.4.1997-31.5.2001 ed in Euro 0,23 per il periodo successivo all’1.6.2001;

3) se osti all’art. 102, paragr. 1, TUEF (già art. 86 Trattato, poi art. 82, paragr. 1, TCE), come interpretato dalla Corte di Giustizia, un complesso normativo quale quello costituito dall’art. 2, commi 18-20, della l. n. 662 del 1996, dall’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 144 del 2001 e dall’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1992, dovendo necessariamente assoggettarsi il Concessionario (Agente) al pagamento della “commissione”, così come unilateralmente determinata e/o variata da Poste Italiane s.p.a., non potendo altrimenti recedere dal contratto di conto corrente postale, se non incorrendo nella violazione dell’obbligo prescritto dal citato art. 10, comma 3, e nel conseguente inadempimento all’obbligazione di riscossione dell’ICI assunta nei confronti dell’ente locale impositore. (massima ufficiale)


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