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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21899 - pubb. 18/06/2019.

Oneri per spese condominiali effettuate per fini individuali


Cassazione civile, sez. II, 10 Maggio 2019, n. 12573. Est. Oricchio.

Oneri per spese effettuate per fini individuali - Criterio di riparto - Art. 1123, comma 2, c.c. - Applicabilità - Condizioni


In materia di condominio negli edifici, gli oneri riguardanti le spese effettuate per fini individuali, come quelle postali e i compensi dovuti all'amministratore in dipendenza di comunicazioni e chiarimenti su comunicazioni ordinarie e straordinarie, sono inquadrabili nell'ambito dell'art. 1123, comma 2, c.c., purché sia concretamente valutata la natura dell'attività resa al singolo condòmino e la conseguente addebitabilità individuale o meno ad esso dei relativi costi. (massima ufficiale)

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