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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21918 - pubb. 20/06/2019.

Banche Venete: perimetro della cessione e rapporti estinti


Tribunale di Treviso, 10 Giugno 2019. Est. Munaro.

Liquidazione coatta amministrativa bancaria - Banche Venete - Passività incluse nel "Perimetro dell'Insieme Aggregato" - Rapporti estinti - Esclusione


In forza dell'art. 3. 1. 2. lett. b) del contratto di cessione d'azienda fra VB in LCA e Banca cessionaria, le posizioni giuridiche passive rientranti nel "Perimetro dell'Insieme Aggregato" derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria e sono regolarmente evidenziate nella contabilità aziendale e precisamente indicate per categoria nel prospetto allegato sub d). Nè sul piano della logica, né su quello della razionalità, né su quello dell'economia di banca può ragionevolmente sostenersi che le posizioni giuridiche passive derivanti da un rapporto già estinto alla data della cessione siano inerenti e funzionali nel senso indicato: si tratta con evidenza di situazioni giuridiche affatto sganciate dall'attività bancaria considerata in prospettiva futura e secondo la logica della cessione aziendale. (1)

Con l'”accordo ricognitivo" datato 17.01.2018 - valorizzabile ai fini dell'interpretazione del contratto di cessione ai sensi dell'art. 1362, comma 2, c.c. - i contraenti hanno ribadito, a chiare lettere e con l'aiuto di uno schema puntuale, che (a fronte di eventuali dubbi esegetici) il contratto va così interpretato: i contenziosi civili pendenti al 26/6/2017, e le relative posizioni giuridiche passive derivanti da rapporti estinti a quella data, non formano oggetto della cessione, richiamando - nelle note dello schema n. 4 dell'allegato - l'art.3.1.4 lett. b, ultimo comma, del contratto, che esclude dalla cessione le passività e il relativo contenzioso che non siano riferite ad Attività o Passività Incluse. (Laura Munari) (riproduzione riservata) (1)

Segnalazione dell’Avv. Laura Munari del Foro di Treviso

Il testo integrale

(1) Nota della Redazione
La motivazione di questa decisione, con particolare riguardo alla successione di Intesa S. Paolo nei rapporti di Veneto Banca, ripercorre l’iter argomentativo di tutte le recenti sentenze pronunciate dallo stesso Giudice. Tuttavia, con riferimento al tema in parola, si ritiene opportuno segnalare Trib. Treviso, 12 giugno 2019 (in questa Rivista), dove la motivazione si amplia comprendendo il paragrafo che, per facilitare la lettura, si riporta: “3.1.1. La disciplina introdotta dal d.l. n. 99/2017 costituisce una sorta di statuto normativo speciale in relazione alla vicenda successoria in esame, e proprio in ragione della sua specialità il parametro normativo di riferimento per la regolamentazione della vicenda non è racchiuso nella disciplina del codice civile in tema di cessione di azienda (artt. 2558, 2559, 2560 cc). Si tratta di una legge necessariamente speciale perché diretta a sintetizzare e contemperare una quantità di interessi peculiari, anche di stampo pubblicistico, coinvolti dalla successione tra le banche in questione. La perimetrazione dell’oggetto della cessione va fatta non già alla stregua delle norme codicistiche cit., ma alla stregua della contrattazione nei limiti in cui la legge speciale vi rinvia e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge stessa. E lo stesso deve dirsi per l’imputazione alla cessionaria delle posizioni giuridiche passive, in merito alle quali l’art. 3.2 d.l. n. 99/2017, a riprova del suo carattere di specialità, dispone che “il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1”; pertanto anche la responsabilità da debiti viene configurata e strutturata in termini affatto autonomi. Che sia uno statuto normativo speciale è nitidamente confermato anche dall’esplicita esclusione di operatività dell’art. 58.5 d.lgs. n. 385/1993, che sancisce la responsabilità esclusiva del cessionario per i debiti inerenti all’azienda ceduta, dopo il decorso di tre mesi dagli adempimenti pubblicitari ex art. 58.2. d.lgs. cit.” [n.d.r.]