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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21944 - pubb. 22/06/2019.

ISP non è subentrata nelle posizioni passive derivanti da rapporti già estinti di Veneto Banca e il successivo accordo ricognitivo tra le due banche ha valenza interpretativa del contratto di cessione


Tribunale di Treviso, 12 Giugno 2019. Est. Munaro.

Liquidazione coatta amministrativa della ‘Veneto Banca s.p.a.’ – Contratto di cessione d’azienda e successione della ‘Intesa San Paolo s.p.a.’ nelle posizioni giuridiche passive derivanti da rapporti bancari estinti alla data del 26.6.2017 – Accordo ricognitivo del contratto di cessione – Qualificazione giuridica dell’accordo ricognitivo e suoi effetti sulla vicenda successoria


Il d.l. n. 99/2017 ha introdotto uno statuto normativo speciale in relazione alla cessione di azienda che coinvolge la ‘Veneto Banca s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa’ e la ‘Intesa Sanpaolo s.p.a.’.

In base al d.l. n. 99/2017 e alla corretta interpretazione del contratto di cessione d’azienda del 26.6.2017, la ‘Intesa Sanpaolo s.p.a.’ non è subentrata nelle posizioni giuridiche passive derivanti da rapporti bancari instaurati con la ‘Veneto Banca s.p.a.’ e già estinti alla data della cessione.

Il secondo accordo ricognitivo del 17 gennaio 2018, concluso dalla banca cessionaria con la ‘Veneto Banca s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa’, ha valenza interpretativa del contratto di cessione e rileva quale condotta dimostrativa della comune intenzione dei contraenti, ai sensi dell’art. 1362, comma 2, cc. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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