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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21962 - pubb. 25/06/2019.

Trasparenza delle operazioni bancarie


Tribunale di Torino, 30 Maggio 2019. Est. Astuni.

Contratti bancari – Trasparenza – Indicatore Sintetico di Costo – Costi esclusi


Nel calcolo dell’ISC (indicatore sintetico di costo) deve tenersi conto esclusivamente dei costi del credito ai sensi del D.M. 8 luglio 1992, integrato dal D.M. 6 maggio 2000, con la conseguenza che nel calcolo predetto non deve tenersi conto delle spese per “assicurazione incendio”, per “cancellazione ipoteca”, per “restrizione e riduzione ipoteca”, per “accollo”. (Gioacchino La Rocca) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Avv. Gioacchino La Rocca


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