Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22058 - pubb. 09/07/2019

Per l’accertamento della natura subordinata del rapporto occorre la prova dei vincoli gerarchici

Tribunale Cassino, 06 Maggio 2019. G.O.P. Giuditta Di Cristinzi.


Lavoro – Accertamento della natura subordinata del rapporto – Prova della subordinazione – Incombe sul lavoratore



Deve rigettarsi la domanda di accertamento e dichiarazione della natura subordinata del rapporto di lavoro in assenza di prove circa l'esistenza di vincoli di orario e di sottoposizione gerarchica al datore di lavoro. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CASSINO

Sezione Lavoro

 

Il GOP, in funzione di Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Cassino, dott. avv. Giuditta Di Cristinzi, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data XX.2015, la sig.ra FF SS si rivolgeva al Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino, esponendo di aver svolto attività lavorativa per la GG s.a.s. dal 09.05.2009 al 9.11.2010, alle dipendenze e sotto la direzione della sig.ra MLN, con mansioni di addetta al marketing e alla pubblicità; di aver prestato orario di lavoro per circa 4 ore al giorno per 5 giorni a settimana; di essersi occupata della gestione dei fornitori di servizi accessori legati ai progetti di comunicazione in corso, della corrispondenza commerciale con clienti e media partner per le campagne pubblicitarie e di comunicazione politica, dei rapporti con la società incaricata della gestione tecnica delle attività su internet della GG sas, della gestione quotidiana del profilo Facebook della società; di aver incontrato, presso la sede della GG sas e presso le loro sedi in uscite di accompagnamento della titolare MM LN, i cari clienti ai fini della organizzazione della attività di comunicazione politica, consulenza organizzativa, marketing e pubblicità; di essere stata invitata in diverse occasioni dalla sig.ra LN a svolgere determinati incarichi anche “con urgenza”; di aver svolto, in pratica, le mansioni di assistente della titolare; di non aver avuto né libertà né autonomia nel raggiungimento di un obiettivo prefissato, anche in relazione alla gestione dei tempi e dei contatti necessari; di aver svolto attività di lavoro subordinato con inquadramento nel II livello del CCNL Terziario e Servizi; di non esserle state corrisposte tutte le spettanze lavorative dovutele, compreso il mancato versamento dei contributi assistenziali e previdenziali relativi alle somme non corrispostele; riferiva che in data 9.11.2010 cessava il rapporto di lavoro tra le parti a causa della rottura del rapporto di fiducia tra le stesse; che in data 19.11.2010 la sig.ra MLN, l.r.p.t. della GG sas veniva imputata dei delitti p. e p. dagli artt. 81 cpv, 615 ter e 615 quater.

Tanto premesso, chiedeva accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto intercorso con la GG sas per il periodo dal 9.5.2009 al 9.11.2010; per l’effetto, accertare e dichiarare il diritto a ricevere la somma di € 15.976,67 a titolo di retribuzione, oltre rivalutazione monetarie e interessi, per un totale di € 18.686,27, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; per l’effetto, ricostruire la posizione previdenziale e assicurativa; in subordine, accertare e dichiarare di aver svolto attività lavorativa in favore della GG sas ai sensi dell’art. 2126 c.c. e, per l’effetto, condannare la GG sas al pagamento della somma di € 15.976,67 a titolo di retribuzione, oltre rivalutazione monetarie e interessi, per un totale di € 18.686,67 ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Il tutto con vittoria di spese e compensi di avvocato.

Si costituiva in giudizio la società convenuta, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

In corso di causa veniva raccolto interrogatorio formale deferito alla ricorrente nonché alla l.r.p.t. della società convenuta ed escussi i testi ammessi, nonché formulata proposta transattiva nella misura di € 5.000,00 complessivi.

All’udienza del 6 maggio 2019, il Giudice, udita la discussione orale delle parti, decideva la causa come da dispositivo in calce, di cui dava lettura in aula.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Il ricorso non merita di essere accolto per i motivi di seguito illustrati.

La società resistente, nella propria memoria di costituzione, negava l’esistenza di alcun rapporto di lavoro subordinato con la ricorrente, affermando che quest’ultima avesse svolto, unicamente, prestazioni di lavoro autonomo e, in particolare, singoli lavori di copyright, consistenti nello scrivere i testi dei messaggi rèclame da inserire nei depliant pubblicitari di eventi, convegni e prodotti da reclamizzare. Per la realizzazione di tali lavori, la stessa aveva rilasciato ricevuta n. XX/2009 del 08.10.2009 per l’importo di € 1.500,00. Successivamente, tutti gli altri lavori commissionati erano stati eseguiti dalla società NN s.r.l, costituita dalla ricorrente e dal fratello in data XX.11.2009 (all. 6). Al riguardo, la GG sas depositava sia atto di costituzione della soc. NN s.r.l. sia delle fatture emesse da quest’ultima per i lavori eseguiti.

In corso di causa venivano escussi sia l’unico teste di parte ricorrente che i tre testi ammessi di parte resistente.

In particolare, la sig.ra SS AA, teste di parte ricorrente e a conoscenza dei fatti di causa in quanto tesoriere del CPE 2010 per conto dell’Università di Cassino, riferiva di aver avuto “rapporti sia con la sig.ra FF che con la sig.ra MLN”, per la realizzazione del convegno durato circa quattro giorni per il quale era stato necessario un lungo lavoro organizzativo. Nella propria deposizione, dichiarava di aver “incontrato la FF presso i locali della GG di MLN; forse è venuta anche presso l’Università, non ricordo bene”. Affermava, inoltre, di aver pagato GG mentre nulla era stato pagato alla FF (“noi abbiamo pagato GG. (…) Non abbiamo pagato nulla alla FF”).

Ciò, in ogni caso, veniva confermato anche dalla fattura n. XX emessa in data 30.07.2010 dalla società NN s.r.l. ed allegata alla produzione di parte resistente, con la quale la NN fatturava acconto per l’organizzazione congresso EE 2010.

Anche dall’esame delle altre testimonianze rese in corso di causa, non veniva in alcun modo provata la subordinazione della ricorrente alla GG, non venendo provati sia vincoli di orario che una sottoposizione gerarchica della stessa ricorrente alla legale rappresentante della società resistente.

Il teste ing. TDZ, a conoscenza dei fatti di causa per aver avuto una collaborazione con la GG per la campagna elettorale del 2009, riferiva di aver incontrato la ricorrente solo una volta e di aver avuto rapporti con LN per la cura dell’immagine e di tutta la campagna elettorale del 2009.

Analogamente, il teste MM SS, si riferiva alla FF come collaboratrice esterna, affermando che “nel periodo per cui è causa la FF lavorava per GG con altra ragione sociale, mi pare la NN di suo fratello, la usa era una collaborazione esterna”.

Ciò trovava conferma anche da altri documenti allegati dalla società resistente, in particolare il ricorso per decreto ingiuntivo per la soc. NN s.r.l. nei confronti della GG sas per il pagamento di alcune fatture pagate parzialmente (all. 5) e nelle testimonianze resa dalla sig.ra FF e dal sig. MM quali testi nel giudizio di opposizione a D.I. (all. 6 e 7). Quest’ultimo, precisava di aver lavorato quale libero professionista sia per la NN che per la GG in un arco temporale risalente agli anni 2009 e, per quanto riguarda la ricorrente, affermava che quest’ultima avesse lavorato per la GG cone NN s.r.l. “mi risulta che SS FF abbia lavorato per la GG com e NN s.r.l.; ciò mi consta personalmente, perché, per quel tipo di progetti io mi sono occupato della parte estetica. (…) posso affermare con certezza che SS FF e la NN s.r.l. erano la stessa cosa, nel senso che la FF adoperava la ragione sociale della NN s.r.l. per lavorare. Non mi risulta che sia stata mai dipendente della GG o della sig.ra LN”.

Dunque, non veniva provato in alcun modo lo svolgimento di lavoro subordinato della ricorrente con la GG per il periodo dal 9.5.2009 al 9.11.2010.

Pertanto, alla luce di tali osservazioni e degli atti di causa, si ritiene che tale domanda non meriti di essere accolta.

La regolazione delle spese segue la soccombenza.

 

P.Q.M.

Il GOP

Definitivamente pronunciando, così provvede:

1.      rigetta il ricorso;

2.      condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €1.200,00, oltre IVA e CAP come per legge, distrazione se richiesta.

Cassino, 6 maggio 2019

Il GOP

Dott. Giuditta Di Cristinzi