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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22076 - pubb. 11/07/2019.

Usura e sospensione dei termini di scadenza


Tribunale di Teramo, 27 Giugno 2019. Est. Giovagnoni.

Denuncia querela con riguardo ad ipotesi usura bancaria - Istanza per l’ottenimento del “provvedimento di sospensione dei termini art. 20, co. 7, L. 44/99 come modif. dall’art. 2, co. 1, lett. d) n. 1), L. n. 3/2012 e dall’art. 38 bis D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 (convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 132)” - Ammissibilità in caso di superamento dei tassi-soglia ex l. 108/96


Considerato che il predetto procedimento penale ha riguardo ad una ipotesi di usura bancaria in relazione ad un contratto di mutuo e che gli esponenti in sede di denuncia querela hanno allegato consulenze di parte e relazioni tecniche da cui emerge che nel corso del predetto rapporto è stato applicato un tasso di interesse superiore al tasso soglia di riferimento, sicché è ipotizzabile nel caso specifico il fumus del reato di cui all’art. 644 c.p. e per cui visto l’art. 20, commi 7 e 7-bis, L. 44/99 nel testo introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. d) n. 1), L. n. 3/2012 nonché l’art. 38 bis D.L. 4 ottobre 2018 n. 113 (convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 132) dispone la sospensione dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari, nonché di ogni altro atto (decreti ingiuntivi, pignoramenti ecc.) e procedure aventi efficacia esecutiva per la durata di due anni. (Emanuele Argento) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Emanuele Argento del foro di Pescara


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