Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22157 - pubb. 23/07/2019

Il Tribunale di Rimini sul collegamento negoziale tra Accordo ex art. 182 bis l.f. e procedure di sovraindebitamento dei soci illimitatamente responsabili

Tribunale Rimini, 27 Giugno 2019. Pres., est. Francesca Miconi.


Accordo di Ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. – Società di persone – Contestuali accordi di composizione della crisi dei soci illimitatamente responsabili nell’ambito della legge sul Sovraindebitamento – Collegamento negoziale – Ammissibilità – Conseguenze

Accordo di Ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. – Adesione dei creditori – Requisiti di forma – Proposta ed accettazione riscontrati a mezzo PEC – Ammissibilità

Accordo di Ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. – Ambito del giudizio del Tribunale – Concreta attuabilità dell’accordo – Indagine nel merito del piano – Necessità



Va dichiarato ammissibile l’accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. perfezionato da società in nome collettivo ed espressamente condizionato all’omologa degli accordi di composizione della crisi contestualmente proposti dai soci illimitatamente responsabili, trattandosi di una definizione globale dello stato di crisi riguardante i debiti sociali e personali dei soci.

Ove la società ed i soci abbiano proposto contestualmente accordi di soluzione della crisi collegati fra loro, si è in presenza di un collegamento negoziale cosicché le adesioni ad un accordo sono necessariamente condizionate all’omologazione delle altre procedure; analogamente saranno reciprocamente collegati i rispettivi adempimenti, cosicché l’inadempimento di uno solo degli accordi sarà idoneo a costituire inadempimento anche degli altri.

E’ ammissibile l’accordo di ristrutturazione perfezionato ex art. 182 bis l. fall. dalla società con i propri creditori con cui viene offerto non il provento dei beni sociali, che sono inesistenti, ma solo la soddisfazione nell’ambito degli accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento contestualmente presentati dai soci illimitatamente responsabili, collegati negozialmente all’accordo della società.

Il consenso dei creditori all’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall. può essere manifestato attraverso scambio di PEC.

Il potere di controllo del Tribunale in sede di omologazione dell’accordo di ristrutturazione riguarda sia la regolarità formale del procedimento sotto il profilo della completezza della produzione documentale richiesta dall’art. 182 bis l. fall. e dell’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive dell’imprenditore per l’accesso alla procedura; sia la capacità del proponente di soddisfare per l’intero i creditori estranei e di adempiere agli accordi conclusi con gli aderenti; più specificamente, quanto al profilo sostanziale, il Tribunale, con un giudizio prognostico ex ante, deve valutare l’attuabilità dell’accordo, tenuto conto del fatto che il successivo inadempimento del debitore cristallizzerebbe - con l’esenzione da revocatoria prevista dall’art. 67 3° co., lett. e) l. fall. degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato - una situazione non più rimediabile, a scapito dei creditori estranei, pur se privilegiati; in tale prospettiva deve quindi essere valutato il merito del ricorso, con particolare attenzione alla concreta attuabilità del piano, alle concrete prospettive di realizzo prospettate, alla sussistenza di una ragionevole liquidità, tale da consentire il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Studio Legale Associato Tentoni & Mancini

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