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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22390 - pubb. 25/09/2019.

Sulla comunicazione da parte dell’intermediario di perdite che superino la soglia concordata con il cliente ai sensi dell’art. 55 Regolamento Consob n. 16190/07


Appello di Venezia, 24 Luglio 2019. Est. Rizzieri.

Art. 55 Regolamento Consob n. 16190/07 – Soglia di perdite concordata con cliente – Omessa segnalazione superamento – Responsabilità dell’intermediario – Non automatismo – Inconsapevolezza di aver di superamento soglia – Necessità di allegazione

Art. 55 Regolamento Consob n. 16190/07 – Soglia di perdite concordata con cliente – Superamento – Obbligo di avviso – Blocco operatività non consentito

Operazioni in derivati – Margini di garanzia costituiti da titoli azionari – Vendita d’ufficio – Legittimità

Art. 41 Regolamento Consob n. 16190/07 – Intermediario – Appropriatezza – Violazione criteri – Obbligo di avvertire il cliente


L’eventuale omessa comunicazione del superamento della soglia di perdite prevista dall’art. 55 Regolamento Consob n. 16190/07, stando al quale “gli intermediari che svolgono un servizio di gestione di portafogli per clienti al dettaglio o amministrano posizioni di clienti al dettaglio che includono una posizione aperta scoperta su operazioni con passività potenziali comunicano al cliente eventuali perdite che superino una soglia predeterminata convenuta [con il] cliente”, non comporta di per sé la responsabilità dell’intermediario quando il cliente alleghi di non essersi reso autonomamente conto del superamento di tale soglia predeterminata e di aver per tale ragione mantenuto aperte le posizioni negative, discutendosi, altresì, di centinaia di operazioni compiute con cadenza giornaliera che talvolta permettevano di conseguire guadagni e più spesso comportavano perdite.

La soglia di perdite convenuta con il cliente ai sensi dell’art. 55 Regolamento Consob n. 16190/07 costituisce una soglia di allerta convenzionalmente determinata al superamento della quale l’intermediario è tenuto unicamente a fare avviso al cliente delle perdite e non a bloccarne l’operatività.

E’ legittima, nel caso di necessità, la vendita d’ufficio da parte dell’intermediario di titoli azionari eventualmente costituiti a margini di garanzia per l’operatività in derivati.

Nel caso in cui non sia svolta un’attività di consulenza in materia di servizi di investimento e di gestione di portafogli trovano applicazione non gli artt. 39 e 40 Regolamento Consob n. 16190/07 in tema di adeguatezza delle operazioni ma gli artt. 41 e ss in tema di appropriatezza, relativi alla verifica che il cliente abbia un livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta, con obbligo per l’intermediario di avvertirlo di tale situazione. Rispetto a ciò la mancata compilazione della voce della scheda informativa relativa alla familiarità con gli strumenti negoziati non impedisce l’operatività in derivati tutte le volte in cui il cliente abbia poi sottoscritto un’ulteriore dichiarazione in cui attesti una notevole propensione al rischio e una conoscenza approfondita degli strumenti e dei mercati finanziari. (Patrizio Melpignano) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Patrizio Melpignano


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