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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22400 - pubb. 26/09/2019.

Buoni fruttiferi postali: la Pari Facoltà di Rimborso impone alle Poste di pagare senza pretendere la quietanza degli altri aventi diritto


Tribunale di Verona, 05 Giugno 2019. Est. Eugenia Tommasi Di Vignano.

Obbligazioni e contratti – Contratti finanziari – Buoni fruttiferi postali – Cointestati – Clausola di Pari Facoltà di Rimborso – Decesso del cointestatario – Richiesta di rimborso – Necessità di quietanza degli eredi del cointestatario defunto – Esclusione


Per i buoni fruttiferi postali con clausola di pari facoltà di rimborso, il rimborso non è subordinato ad alcuna particolare o specifica modalità di riscossione e consente al portatore e cointestatario del titolo di chiedere a vista all'ufficio postale di emissione il pagamento dell'intero importo del buono, comprensivo degli interessi maturati, senza che sia necessaria, anche nell'ipotesi di altro cointestatario, la quietanza congiunta degli aventi diritto. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Osvaldo Pettene


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