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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22562 - pubb. 23/10/2019.

Collocamento di azioni SICAV fuori sede


Tribunale di Brescia, 11 Giugno 2019. Est. Del Porto.

Inadeguatezza dell’operazione di acquisto di un unico strumento finanziario di natura azionaria – Mancata informativa circa l’inadeguatezza dell’operazione da parte dell’intermediario ex art. 29 reg. Consob 11522/98 – Sussiste

Concorso del fatto colposo del danneggiato – Esclusione

Risarcimento del danno – Riduzione con criterio equitativo del 20 % in relazione all’alea degli strumenti finanziari sottoscritti


L’omissione di puntuale informativa al cliente in ordine all’inadeguatezza dell’operazione per entità dell’importo investito, per natura del prodotto finanziario e per il momento storico del mercato costituisce grave violazione dell’art. 29 reg. Consob 11522/98 ed andava segnalata all’investitore per una adeguata informativa  e determina  il conseguente risarcimento del danno.

Non sussiste alcun concorso colposo del danneggiato che non si è attivato alla vendita degli strumenti finanziari al fine di limitare il danno a causa del repentino crollo del valore dei titoli.

Il risarcimento del danno pari alla differenza tra l’importo investito e quello recuperato in seguito alla liquidazione del comparto va ridotto equitativamente del 20 % in ordine all’alea dello strumento finanziario sottoscritto e poi aumento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data di liquidazione del comparto. (Angelo Riva) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Angelo Riva del Foro di Brescia


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