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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22567 - pubb. 23/10/2019.

Compenso dell’attestatore del piano di concordato e profili di inadempimento


Tribunale di Rimini, 03 Giugno 2019. Pres. Francesca Miconi. Est. Lico.

Compenso dell’attestatore del piano di concordato - Relazione ex art. 161, comma 3, l.f. - Ratio normativa - Inadempimento

Compenso dell’attestatore del piano di concordato - Relazione ex art. 161, comma 3, l.f. - Attestazione di veridicità dei dati aziendali - Valori immobiliari - Inclusione - Acritica riproduzione delle risultanze delle perizie redatte da un terzo stimatore - Inadempimento - Obbligo di vaglio critico da parte del professionista attestatore

Compenso dell’attestatore - Relazione ex art. 161, comma 3, l.f. -  Fattibilità del piano di concordato - Diligenza professionale - Inadempimento - Obbligo di effettuare stress tests

Compenso dell’attestatore - Relazione ex art. 161, comma 3, l.f. - Inadempimento - Valutazione ex ante - Irrilevanza delle circostanze successive


La valutazione circa la sussistenza di un inadempimento del professionista in sede di predisposizione della relazione ex art. 161, comma 3, l.f. deve tener conto della ratio della stessa norma, finalizzata a far sì che i creditori della società ed il giudice possano avere un riscontro “affidabile” circa lo stato patrimoniale e finanziario della società che chiede l’ammissione alla procedura, nonché circa la concreta fattibilità del piano proposto.

Integra grave inadempimento del professionista in sede di predisposizione della relazione ex art. 161, comma 3, l.f. l’aver mutuato, senza approfondito vaglio critico, le risultanze delle perizie redatte da un terzo stimatore.

Il professionista deve operare una ricostruzione ex ante dei possibili scenari che possono impedire l’attuazione del programma di concordato mediante veri e propri stess tests, con l’indicazione, se del caso, di eventuali strade alternative da percorrere al fine di scongiurare tali eventualità negative.

L’adempimento del professionista nella predisposizione della relazione ex art. 161, comma 3, l.f. va valutato secondo il parametro di diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c. ed ex ante; pertanto, in sede di opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f. non possono costituire limiti alla cognizione del Tribunale sull’operato del professionista circostanze successive all’espletamento dell’incarico, quali l’avvenuta approvazione del concordato da parte dei creditori, l’assenza di contestazioni mosse dal Commissario Giudiziale ovvero le circostanze che hanno condotto alla risoluzione del concordato. (Giovanni Cedrini) (Maura Vadalà) (riproduzione riservata)

Segnalazione degli Avv. Giovanni Cedrini e Avv. Maura Vadalà – Cedrini & Zamagni Studio Legale - Axiis


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