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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22906 - pubb. 19/12/2019.

Ogni proprietario di un appartamento sito in un immobile in condominio è tenuto a contribuire alle spese del riscaldamento delle parti comuni


Corte Giustizia UE, 05 Dicembre 2019. C-708/17 e C-725/17 - Pres. Vilaras. Est. Svaby.

Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2011/83/UE – Diritto dei consumatori – Articolo 2, paragrafo 1 – Nozione di “consumatore” – Articolo 3, paragrafo 1 – Contratto concluso tra un professionista ed un consumatore – Contratto avente ad oggetto la fornitura di teleriscaldamento – Articolo 27 – Vendita per inerzia – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno – Articolo 5 – Divieto di pratiche commerciali sleali – Allegato I – Forniture non richieste – Normativa nazionale che impone ad ogni proprietario di un bene in un immobile in condominio allacciato ad una rete di distribuzione di calore urbano di contribuire ai costi del consumo d’energia termica delle parti comuni e dell’impianto interno dell’immobile – Efficienza energetica – Direttiva 2006/32/CE – Articolo 13, paragrafo 2 – Direttiva 2012/27/UE – Articolo 10, paragrafo 1 – Informazioni relative alla fatturazione – Normativa nazionale secondo cui, in un immobile in condominio, la fatturazione relativa al consumo d’energia termica dell’impianto interno viene effettuata, per ogni singolo proprietario di un appartamento nell’immobile, proporzionalmente al volume riscaldato del rispettivo appartamento


L’articolo 27 della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel combinato disposto con l’articolo 5, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, per effetto della quale i proprietari di un appartamento in un immobile in condominio allacciato ad una rete di teledistribuzione di calore sono tenuti a contribuire ai costi di consumo d’energia termica delle parti comuni e dell’impianto interno dell’immobile, sebbene non abbiano fatto richiesta individuale di fornitura del riscaldamento e non l’utilizzino nel loro appartamento.

L’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio, e l’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, ai sensi della quale, in un immobile detenuto in condominio, la fatturazione relativa al consumo d’energia termica dell’impianto interno venga effettuata, per i singoli proprietari degli appartamenti dell’immobile, proporzionalmente al volume riscaldato del rispettivo appartamento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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