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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22952 - pubb. 31/12/2019.

Provvedimenti cautelari in materia di proprietà industriale e applicazione delle norme del modello cautelare uniforme


Tribunale di Napoli, 05 Dicembre 2019. Pres. Raffone. Est. Fucito.

Procedimento cautelare – Provvedimento concesso inaudita altera parte – Notifica – Termine – Natura – Correzione di errore materiale – Rimessione in termini


Il termine di 8 giorni di cui all'art. 669 sexies co. 2 c.p.c. per la notifica del ricorso e del provvedimento cautelare concesso inaudita altera parte (nella specie un decreto di sequestro ex art. 130 c.p.i.), ha carattere perentorio.

Il conseguimento della correzione dell'errore materiale del decreto non indice sulla decorrenza del detto termine qualora non sia accompagnata da un'istanza di rimessione in termini ex art. 153 co. 2 c.p.c. costituendo, pertanto, il decreto di correzione un'emenda del decreto originario e non un novum.

L'inosservanza del termine di cui all'art. 669 sexies co. 2 c.p.c. comporta la caducazione dell'ordinanza che ha definito il procedimento in prima istanza unitamente agli atti conseguenti". (Fabio Filomeno) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Fabio Filomeno


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