Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23116 - pubb. 01/02/2020

Ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione agraria è necessario che il fondo venga coltivato da almeno due anni in virtù di un titolo idoneo

Cassazione civile, sez. III, 08 Gennaio 2020, n. 123. Pres. Sestini. Est. Valle.


Prelazione agraria - Qualità di coltivatore diretto dell'avente diritto - Coltivazione del fondo - Necessità di valido titolo - Sussistenza - Coltivazione di fatto - Rilevanza - Esclusione



Ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione agraria (e, quindi, di riscatto) agli affittuari, ai mezzadri e ai coloni o compartecipanti, perché possa ritenersi integrato il requisito temporale di cui all'art. 8, comma 1, della l. n. 590 del 1965, è necessario che il fondo venga coltivato da almeno due anni in virtù di un valido titolo idoneo a giustificare la coltivazione diretta, non potendo attribuirsi rilevanza alla coltivazione in sé considerata, in mancanza di uno specifico nesso con un rapporto siffatto. (massima ufficiale)


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