Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23470 - pubb. 09/04/2020

Nozione di imprenditore artigiano e requisiti per il privilegio

Tribunale Alessandria, 28 Marzo 2020. Pres. Moltrasio. Est. Croci.


Fallimento - Privilegio artigiano – Requisiti – Nozione di imprenditore artigiano ex art. 2083 c.c. – Rilevanza – Requisiti dettati dalla l. 443/1985 – Irrilevanza

Fallimento – Privilegio artigiano – Prestazione personale del titolare o dei soci – Nozione

Fallimento – Privilegio artigiano – Prevalenza del lavoro dei soci-titolari – Nozione



Per la nozione di impresa artigiana, ai fini del riconoscimento del privilegio generale ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. si deve necessariamente far riferimento alla nozione contenuta nell’art. 2083 c.c. individuando nell’artigiano una categoria di piccolo imprenditore, e dunque stabilire se l’attività imprenditoriale venga svolta prevalentemente con lavoro proprio del titolare e dei componenti della famiglia. I diversi requisiti dettati dalla l. 443/85 valgono, invece, per fruire delle provvidenze previste dalla legislazione di sostegno, e non per l’identificazione dell’impresa artigiana nei rapporti interprivatistici: con la conseguenza che l'iscrizione all'albo di un'impresa artigiana ai sensi dell'art. 5 l. 443 cit. non ha alcuna influenza, neppure quale presunzione iuris tantum, sulla natura artigiana dell'impresa ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis, n.5 cod. civ.

Nel fare riferimento ai criteri fissati, in via generale, dall’art. 2083 c.c., la prestazione personale del titolare o dei soci deve consistere nello svolgimento di lavoro specializzato, e non nella semplice direzione dell’attività.

La prevalenza del lavoro dei soci-titolari ai sensi e per gli effetti dell’art. 2083 c.c. va valutata con riferimento agli altri fattori della produzione impiegati, comprensivi di capitale investito e di costi del lavoro dipendente (e dunque di soggetti terzi rispetto ai titolari della impresa), non attraverso un raffronto tra costi del lavoro dipendente e capitale investito, il quale non può comunque essere identificato nei soli costi per ammortamento e di manutenzione degli impianti. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo



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