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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23506 - pubb. 21/04/2020.

Illegittima segnalazione CRIF/Centrale Rischi e ricorso ex art. 700 c.p.c.


Tribunale di Venezia, 26 Marzo 2020. Est. Gabriella Zanon.

Art. 700 c.p.c. – Illegittima segnalazione Centrale Rischi/CRIF – Provvedimento inaudita altera parte – Presupposti – Preavviso di segnalazione – Mancata notificazione/comunicazione – Fumus boni juris

Art. 700 c.p.c. – Illegittima segnalazione Centrale Rischi/CRIF – Provvedimento inaudita altera parte – Presupposti – Pregiudizio derivante dall’impossibilità d’ulteriore accesso al credito bancario – Periculum in mora


La mancata comunicazione/notificazione del preavviso di segnalazione, come invece previsto dall’art. 125, III comma, TUB, dall’art. 4, VII comma, del Codice in materia di protezione dei dati personali e dalla circolare 139 dell’11/02/1991 della Banca d’Italia, legittima l’emissione di provvedimento ex art. 700 c.p.c. inaudita altera parte, recante intimazione alla Banca a provvedere all’immediata cancellazione/rettifica del nominativo della ricorrente alla Centrale Rischi della Banca d’Italia/CRIF, con efficacia retroattiva dalla segnalazione.

La presenza segnalazione di segnalazione in Centrale Rischi/CRIF illegittima è causa ostativa alla concessione dell’ulteriore credito bancario, nonché per il mantenimento degli accordati in essere, oltre che costituire indice d’inaffidabilità creditizia, sicchè legittima l’emissione di provvedimento ex art. 700 c.p.c. inaudita altera parte, recante intimazione alla Banca a provvedere all’immediata cancellazione/rettifica del nominativo della ricorrente alla Centrale Rischi della Banca d’Italia/CRIF, con efficacia retroattiva dalla segnalazione. (Daniel Polo Pardise) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Daniel Polo Pardise



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