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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23589 - pubb. 14/05/2020.

Contratti bancari: interessi e spese


Tribunale di Lecce, 05 Maggio 2020. Est. Manuela Pellerino.

Commissione di massimo scoperto – Ante L.2/2000 – Condizioni di validità – Specificità e determinatezza

Tasso soglia – Superamento – Effetti conto corrente di corrispondenza – Gratuità


Per quanto concerne l'illegittimità della clausola di determinazione e di applicazione delle commissioni di massimo scoperto, proprio, alla luce della specificità della disciplina successiva al 2009, si deve ritenere che per il passato fosse valida solo ove pattuita per iscritto e calcolata come provvigione sul credito accordato, mentre risulta nulla se calcolata sul credito accordato al netto dell’utilizzato, oppure come commissione determinata sull’ammontare massimo dell’utilizzato nel periodo individuato in contratto, ovvero sulla misura massima dello sconfinamento.

Se risulta dalla CTU che vi è stato un superamento del tasso-soglia e delle CMS soglia dovrà applicarsi, anche per il contratto di apertura di credito utilizzato con scoperto sul conto corrente di corrispondenza, l’art. 1815 c.c., sotto il profilo sanzionatorio, e cioè che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. (Olga Tanza) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa Olga Tanza


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