Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2367 - pubb. 21/09/2010

Anatocismo, interpretazione secondo buona fede e indeterminatezza della clausola di CMS

Tribunale Biella, 23 Luglio 2009. Est. Eleonora Reggiani.


Anatocismo – Nullità della clausola – Interpretazione del contratto secondo buona fede – Applicazione agli interessi passivi della capitalizzazione prevista per gli interessi attivi – Esclusione – Nullità.

Commissione di massimo scoperto – Omessa indicazione dei criteri di calcolo – Impossibilità di determinarne l'ammontare – Mancanza di un elemento essenziale – Nullità.



Non è condivisibile l'opinione secondo la quale, una volta dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, interpretando il contratto secondo buona fede, deve ritenersi applicabile agli interessi passivi la stessa periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi prevista nel contratto stesso. Tale clausola è infatti nulla per lo stesso motivo per il quale deve essere ritenuta nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale che non sia stata espressamente approvata per iscritto dal cliente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La clausola che preveda l'applicazione di commissioni di massimo scoperto che non ne indichi l'ammontare e che non contenga l'indicazione di un elemento di calcolo essenziale per determinare l'importo dovuto per tale titolo deve ritenersi nulla a i sensi del combinato disposto degli articoli 1418, 1419 e il 1346, codice civile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Sebastiano Zuccarello


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