Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23706 - pubb. 10/06/2020

Usura e onnicomprensività delle voci di costo del credito

Appello Lecce, 16 Marzo 2020. Pres. Mele. Est. Patrizia Evangelista.


Usura - Esclusione delle spese di assicurazione - Obbligatorietà - Non sussiste - Onnicomprensività delle voci economiche da considerare per l'accertamento dell'usura - Subordinazione all'art. 644 c.p. delle istruzioni della Banca d'Italia



La centralità sistematica della norma dell’art. 644 c.p. per la definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo, impone la subordinazione all’art. 644 c.p. delle disposizioni esecutive del MEF e della Banca d’Italia.

Ai fini dell’accertamento dell’usura, vale l’impostazione “onnicomprensiva” per la rilevanza delle voci economiche da considerare; unico criterio ammesso dal comma 5 dell’art. 644 c.p., con il limite esclusivo del loro collegamento all’operazione di credito.

L’esclusione delle spese di assicurazione, prevista dalle Istruzioni della Banca d’Italia in vigore sino a gennaio 2010, contrasta con il disposto dell’art. 644 c.p., anche se tali spese derivano dall’adempimento di obblighi di legge. (Alessandra Fabiani) (riproduzione riservata)


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