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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23748 - pubb. 18/06/2020.

L’andamento svantaggioso per il cliente verificatosi successivamente alla stipula dello Swap è irrilevante per la validità del contratto


Appello di Trieste, 28 Maggio 2020. Pres., est. Patrizia Puccini.

Elemento aleatorio - Causa in concreto - Sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare e giudizio di meritevolezza ex art.1322 cod.civ. - Valutazione ex ante - Rilevanza della Determinazione Consob 26 febbraio 1999 DI/99013791


L’andamento svantaggioso per il cliente verificatosi successivamente alla stipula dello Swap è irrilevante per la sua validità, mentre esso deve ritenersi nullo solo quando ex ante sia del tutto irrealistica la previsione di un andamento dei tassi favorevoli all’investitore, tale da eliminare del tutto l’alea.

Affinchè dunque non vi sia non vi sia uno squilibrio fra le prestazioni consistenti nei reciprochi pagamenti, da porsi in relazione con il differenziale positivo o negativo a seconda del superamento o meno del limite contrattualmente prefissato, è indispensabile che la partenza sia paritaria, senza cioè valori negativi a monte dell’una o dell’altra parte, venendo altrimenti a difettare la causa concreta del negozio, ai sensi e per gli effetti dell’art.1418 cod.civ..

Assume rilevanza determinante il riferimento al “mark to market”, che rappresenta il valore dello strumento derivato ad una certa data ed è pari al valore attuale del differenziale dei flussi finanziari che le parti si scambieranno nel corso del rapporto, calcolato sulla base di un tasso di interesse atteso, ma esso non può considerarsi l’oggetto del contratto.

La lecita funzione di copertura dello swap deve essere valutata secondo i criteri dettati dalla Determinazione Consob del 26 febbraio 1999 D.I/99013791, che si inquadra nell’ambito delle misure di attuazione del TUF e della regolamentazione Consob a tutela dell’investitore e che tale normativa di riferimento inserisce dunque nell’ambito di una  generale valutazione di meritevolezza.: il difetto delle condizioni prescritte in relazione alle operazioni in derivati IRS con funzioni di copertura impone una valutazione negativa ai sensi dell’art.1322 cod.civ.. (Roberto Cianci) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Roberto Cianci


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