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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 23779 - pubb. 25/06/2020.

Nullità ex art. 1346 c.c. della clausola che rimette, pur entro determinati limiti minimi e massimi, la determinazione degli interessi alla discrezionalità della banca


Cassazione civile, sez. VI, 18 Giugno 2020. Pres. Bisogni. Est. Dolmetta.

Conto corrente – Interessi – Determinabilità dell’oggetto – Tutele


È nulla per indeterminatezza dell’oggetto ai sensi dell’art. 1346 c.c. la clausola relativa agli interessi in un rapporto di conto corrente in cui la concreta determinazione del tasso variabile, pur entro determinate soglie minime e massime fissate nel contratto, dipende dalla mera discrezionalità di una delle parti del contratto e non sia, invece, rimessa ad un elemento esterno al contratto.
Sul piano rimediale, la nullità per indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1346 c.c. della clausola di un rapporto di conto corrente che rimette la determinazione del tasso d’interessi variabile alla mera discrezionalità della banca, posta la sua natura generale, è regolata dalla disciplina di diritto comune; non si applica, invece, la regola dell’art. 117,7 comma T.u.b., che è riferita testualmente alle sole violazioni dei commi 4 e 5 dello stesso art. 117 T.u.b. e si pone quale rimedio correttivo delle peculiari ipotesi di nullità di protezione previste dal Titolo del T.u.b. dedicato alla trasparenza delle condizioni contrattuali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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