Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24144 - pubb. 09/09/2020

Natura della responsabilità della P.A. per danni cagionati da fauna selvatica

Tribunale Reggio Emilia, 30 Giugno 2020. Est. Morlini.


Danni cagionati da fauna selvatica – Responsabilità della P.A. – Non configurabilità responsabilità ex articolo 2052 c.c. – Configurabilità responsabilità ex articolo 2043 c.c. – Valutazione nel caso concreto di quale ente aveva i poteri di amministrazione e gestione

Danni cagionati da fauna selvatica – Responsabilità della P.A. ex articolo 2043 c.c

Normativa regionale Emilia Romagna – Funzioni di gestione e amministrazione in capo alla Regione – Responsabilità della regione e non delle Province – Decorrenza 1/1/2016



La responsabilità per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata non già ex art. 2052 c.c., essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con l’obbligo di custodia; bensì ex art. 2043 c.c., valutando se nel caso concreto vi sia stata la violazione di un precetto che imponeva alla PA di tenere una determinata condotta di cautela, all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente.
La normativa regionale dell’Emilia Romagna prevede che dal 1/1/2016 le funzioni di gestione e amministrazione della fauna selvatica siano in capo alla Regione Emilia Romagna, non già alle Province. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA

 

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Gianluigi Morlini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4915/2019

 

FATTO

La controversia tre origine da un sinistro stradale verificatosi il 21/1/2017, allorquando un capriolo, immettendosi improvvisamente su via Dante Freddi, si è scontrato con l’autovettura di proprietà di Gian Carlo D., che transitava dalla frazione di San Bartolomeo verso Codemondo.

A seguito di tale sinistro, D. ha evocato in giudizio davanti al Giudice di Pace la Provincia di Reggio Emilia e la Regione Emilia Romagna, deducendo la loro responsabilità nella causazione del sinistro ex articolo 2043 c.c.; e ne ha chiesto la condanna, solidale o alternativa, a risarcire il danno patrimoniale emergente subìto ed integrato dalla spesa di € 4.636 necessaria per la riparazione dell’auto.

Costituendosi in giudizio, hanno resistito sia la Provincia sia la Regione, rispettivamente eccependo l’inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione passiva e l’infondatezza nel merito.

Il Giudice di Pace, dopo avere istruito la causa con l’esame di testi, ha respinto la domanda attorea, sul presupposto che la pretesa risarcitoria avrebbe dovuto essere azionata verso il Comune proprietario della strada.

Avverso la sentenza propone appello D., mentre resistono la Provincia e la Regione.

 

DIRITTO

a) Come esposto in parte narrativa il signor D. ha evocato in giudizio i convenuti Provincia e Regione per ottenere, ex articolo 2043 c.c., il risarcimento del danno derivante da un sinistro stradale provocato da fauna selvatica, e specificamente da un capriolo.

Occorre quindi preliminarmente stabilire quale dei due Enti chiamati in causa sia detentore di legittimazione passiva nella causa in esame.

Sul punto, ci si riporta al principio di diritto elaborato in diverse e recenti pronunce dalla Suprema Corte: la responsabilità per i danni provocati da animali selvatici alla circolazione dei veicoli deve essere imputata non già ex art. 2052 c.c., essendo lo stato di libertà della selvaggina incompatibile con l’obbligo di custodia; bensì ex art. 2043 c.c., valutando se nel caso concreto vi sia stata la violazione di un precetto che imponeva alla PA di tenere una determinata condotta di cautela, all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, ecc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, anche in attuazione della legge n. 157/1992, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sia che i poteri di gestione derivino dalla legge, sia che trovino la fonte in una delega o concessione di altro ente (Cass. n. 4004/2020, Cass. n. 5722/2019, Cass. n. 23151/2019, Cass. n. 1579/2018, Cass. n. 18952/2017, Cass. n. 16642/2016, Cass. n. 2508/2016, Cass. n. 22886/2015, Cass. n. 12808/2015, Cass. n. 21395/2014, Cass. n. 9276/2014, Cass. n. 26197/2011, Cass. n. 4202/2011, Cass n. 80/2010).

A tal proposito si rileva come l’art. 40 della L. R. Emilia Romagna n. 13/2015 prevede: “la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell’attività venatoria”.

Il dissidio interpretativo è stato ingenerato dal terzo comma del medesimo articolo, il quale prevede: “al fine di garantire continuità nell’esercizio delle funzioni, fino all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 68, comma 3, le province e la città metropolitana di Bologna continuano a esercitare le funzioni di cui alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (disposizione per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria)”.

Quest’ultima norma transitoria è stata tuttavia superata dalla delibera n. 2230 della Giunta della Regione Emilia Romagna datata 28/12/2015, che riportandosi espressamente al riordino previsto dall’art. 68 della L.R. 13/2015 ha fissato al 1/1/2016 la data di decorrenza dell’esercizio in capo alla Regione delle funzioni riferite ai settori di protezione della fauna selvatica e esercizio dell’attività venatoria.

La Regione Emilia Romagna ha quindi deciso di traslare le competenze in materia di animali selvatici dalle Province, come previsto dal testo originario della L.R. 8/1994, alla Regione. Coerentemente con questo indirizzo, l’art. 13 della L.R. 26 febbraio n. 1 del 2016 (pubblicata nel bollettino ufficiale 2016 n. 50 del 26 febbraio) ha apportato modifiche alla L.R. 8/1994, prescrivendo che all’art. 16 di tale legge la parola “Provincia” sia sostituita dalla parola “Regione.” Pertanto, dopo la modifica, al 1 comma del citato art. 16 si legge: “la Regione ai sensi dell’art. 19 della legge statale provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali”.

Dal quadro normativo riportato si ricava che alla data di verificazione del sinistro de quo, cioè il 21/1/2017, le funzioni di gestione e amministrazione della fauna selvatica erano inequivocabilmente in capo a Regione Emilia Romagna, essendo tale materia di pertinenza della Regione a partire dal 1/1/2016.

Per tali motivi, la domanda di condanna proposta nei confronti della Provincia va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione passiva.

b) Venendo ora all’esame della domanda proposta, lo si ribadisce ex articolo 2043 c.c., nei confronti della Regione, non vi è dubbio alcuno in ordine al fatto che essa sia astrattamente ammissibile, posto che, come sopra argomentato, spettano a tale ente le funzioni di programmazione, gestione e attuazione in tema di fauna selvatica.

Tuttavia, integrando l’articolo 2043 c.c. una forma di responsabilità colpevole e non già oggettiva, come invece accade nel caso di responsabilità custodiale ex articolo 2051 c.c., spettava a parte attrice dedurre e provare uno specifico comportamento di parte convenuta violativo del dovere di neminem laedere.

Ciò posto, si osserva che, nell’atto introduttivo di primo grado, e cioè prima dello spirare delle preclusioni assertive, parte attrice ha dedotto che il comportamento colpevole dei convenuti era quello di avere lasciato la strada “priva di qualsiasi recinzione” e “priva della segnaletica di pericolo di attraversamento di animali selvatici”, pur dovendosi ritenere “altamente probabile se non certa la presenza di animali selvatici che potevano attraversare la sede stradale” in ragione del fatto che la stessa era “ricompresa tra di una zona di ripopolamento e cattura e un’oasi” (pag. 7 ricorso introduttivo).

Il rilievo è stato quindi, conclusivamente, quello di non avere “previsto o posizionato la segnalazione verticale di pericolo, ma nemmeno costruito una rete (o altri strumenti di prevenzione) nelle vicinanze che impedisse agli animali attraversare la sede stradale ricompresa tra due zone faunistiche nelle quali è prevista la presenza di animali per incrementare la propria specie” (pag. 8 ricorso introduttivo).

Ciò premesso in linea di fatto, si osserva in diritto che, così come correttamente osservato dalla sentenza di primo grado, la contestazione relativa all’omessa predisposizione di segnalazione verticale di pericolo e di una rete di protezione a lato della strada, avrebbe dovuto essere mossa nei confronti dell’ente proprietario della strada e custode ex articolo 2051 c.c., id est il Comune, unico titolato, in ragione degli articoli 37 e ss. C.d.S. e quale ente proprietario, a predisporre sistemi di segnalazione adeguati alla situazione concreta e ad adottare le dovute precauzioni.

Quanto poi agli ulteriori rilievi per colpa mossi da D. e relativi al fatto che gli enti convenuti avrebbero dovuto segnalare al Comune la situazione di pericolo di attraversamento della strada da parte dei caprioli o comunque predisporre dissuasori elettronici per tenerli lontani dalla sede stradale, trattasi di rilievi che, indipendentemente da ogni giudizio sulla loro fondatezza, sono inammissibili perché tardivamente proposti per la prima volta in appello (cfr. pag. 6 e 7 appello), e quindi ben dopo lo spirare delle preclusioni assertive.

c) In ragione di quanto sopra, deve ritenersi che la domanda di primo grado proposta nei confronti della provincia di Reggio Emilia sia inammissibile per difetto di legittimazione passiva, mentre sia infondata quella proposta nei confronti della regione Emilia-Romagna.

Per tali motivi e così integrata la motivazione della sentenza di primo grado, l’appello va rigettato, con conseguente conferma della pronuncia del Giudice di Pace.

Nonostante la soccombenza dell’appellante, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all’articolo 92 comma 2 c.p.c., così come rimodulato a seguito della sentenza di Corte Costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del grado di appello, ragioni integrate dall’oggettiva difficoltà in diritto della fattispecie sottoposta all’esame del giudice e dal susseguirsi di pronunce giurisprudenziali anche tra loro contraddittorie in ordine alla legittimazione passiva per danni alla circolazione stradale cagionati da animali selvatici.

 

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa

-          rigetta l’appello, e per l’effetto conferma la sentenza del Giudice di Pace di Reggio Emilia n. 430/2019 del 12-25/3/2019;

-          compensa tra le parti le spese di lite del grado.

Reggio Emilia, 30/7/2020