Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24219 - pubb. 22/09/2020

L’inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto non può essere rilevata d’ufficio

Cassazione Sez. Un. Civili, 05 Agosto 2020, n. 16723. .


Contratto - Forma scritta richiesta "Ad Probationem" - Prova per testi - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Assunzione della testimonianza nonostante l'eccepita inammissibilità della stessa - Rimedi



L’inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell’art. 2725, comma 1, c.c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell’ammissione del mezzo istruttorio; in particolare, hanno chiarito che, qualora, nonostante l’eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall’art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione. (massima ufficiale)


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