Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24289 - pubb. 02/10/2020

La penale di estinzione anticipata va computata nel vaglio usurario pur avendo natura di onere eventuale

Tribunale Massa, 05 Agosto 2020. Est. Provenzano.


Penale di estinzione anticipata - Necessaria inclusione nel vaglio usurario - Irrilevanza del carattere eventuale in ragione del disvalore dell’usura afferente al momento genetico



La penale pattuita per l’estinzione anticipata del finanziamento rappresenta il corrispettivo versato una tantum dal finanziato per l'esercizio dello ius poenitendi, facoltà consentita dall'art. 40 T.U.B. (che si ascrive al genus dell'art. 1373 comma e c.c.) e svolge una funzione di indennizzo in favore della banca per la riduzione del margine di guadagno atteso dalla restituzione rateale e posticipata del debito.

In ragione della perentorietà della disciplina di settore, deve escludersi che tale voce di costo possa essere sottratta alla verifica di usurarietà: essa, invero, prevista in sede di stipula del contratto ed avente carattere remuneratorio per l'istituto finanziatore, ben può essere sussunta sotto l'ampia espressione "remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito", di cui all'art. 644 c.p.; il suo carattere eventuale - trattandosi di esborso dovuto solo a condizione che il mutuatario si determini alla restituzione anticipata, parziale o integrale, delle somme erogate - non costituisce di per sé motivo di estraneità alla disciplina antiusura, dovendosi considerare che il disvalore dell'usura si esprime a livello genetico, al momento della negoziazione delle condizioni economiche del prestito, indipendentemente dalla esposizione del sovvenuto a perdite patrimoniali effettive, come rimarcato da diffusa giurisprudenza (cfr. App. Palermo, 11.06.2019 n. 1193, conf. Trib. Pavia 15.01.2019 n. 77, Trib. Ascoli Piceno, 24.01.2019 n. 37, Trib. Torino, 28.11.2018 n. 5532, Trib. Siena 21.11.2017, Trib. Viterbo 26.10.2017, Trib. Torino 13.09.2017, Trib. Bologna 09.05.2017, Trib. Bari 19.10.2015, Trib. Pescara 28.11.2014). (Dario Nardone) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara


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