Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2433 - pubb. 02/11/2010

Concordato preventivo, poteri del tribunale, voto dei postergati, formazione delle classi ed autonomia privata, cram down

Tribunale Monza, 05 Agosto 2010. Pres., est. Alida Paluchowski.


Concordato preventivo - Nuova proposta di concordato - Caratteristiche - Radicale mutamento del metodo di superamento della crisi o dell'insolvenza - Necessità.

Concordato preventivo - Ammissione - Potere del tribunale di valutazione nel merito della proposta - Limiti - Esame critico della documentazione - Ammissibilità.

Concordato preventivo - Computo delle maggioranze - Creditori chirografari postergati - Inertizzazione del voto - Formazione di apposita classe - Necessità.

Concordato preventivo - Suddivisione dei creditori in classi - Finalità - Espressione dell'autonomia privata - Non censurabilità in sede giudiziale.

Concordato preventivo - Assenza di classi - Potere del tribunale di esprimersi sulla necessità di formazione di classi - Limiti - Presenza di opposizioni - Necessità.

Concordato preventivo - Cram down - Comparazione con l'istituto previsto dalla legge statunitense - Distinzione - Interesse del creditore dissenziente appartenente alla classe dissenziente - Conseguimento di una percentuale più alta rispetto alla liquidazione fallimentare.



Non può parlarsi di nuova proposta di concordato preventivo quando il proponente apporti alla medesima esclusivamente modifiche di carattere integrativo, che rientrano nella medesima logica di soluzione della crisi adottata con la proposta originaria. Di nuova proposta può, infatti, parlarsi quando le modifiche siano tali da incidere sulla natura del contratto-accordo offerto ai creditori, ad esempio quando dalla cessione di beni si passi alla prosecuzione dell'attività o viceversa, quando dalla cessione dei beni si passi all'assegnazione di quote o di azioni, in altre parole quando muta indirizzo la logica di superamento della situazione di crisi o di insolvenza nella quale versa la società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In sede di ammissione al concordato preventivo, il tribunale non ha facoltà di valutare in profondità il merito del piano e la sua fattibilità in termini generali e ciò in quanto il giudice, di regola, è parzialmente privo delle cognizioni tecniche necessarie e perché la fase di ammissione, estremamente celere, non consente l'inserimento di fasi incidentali, quali le perizie di indagine o ricostruttive. Questo, tuttavia, non significa che il tribunale, al fine di consentire la legittima formazione del consenso dei creditori, non possa eseguire un controllo in ordine alla sussistenza dei presupposti per la domanda di concordato, accertando la completezza ed esaustività della documentazione e riscontrando negativamente un piano immotivato, apodittico, incomprensibile od incoerente, chiedendone eventualmente l'integrazione e, in caso di omissione, decretandone l'inammissibilità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ai fini del computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato preventivo, non si deve tener conto del voto dei soci che hanno finanziato la società nell'ultimo anno, i quali, ai sensi dell'articolo 2467, codice civile, sono postergati rispetto agli altri creditori chirografari ed apparendo peraltro opportuna la loro collocazione in una classe a parte. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo, la suddivisione dei creditori in classi ha lo scopo di agevolare la proposta di concordato e costituisce, pertanto, espressione dell'autonomia privata non censurabile in sede giudiziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nel caso in cui, nel concordato preventivo, la mancata previsione di classi ponga sullo stesso piano creditori con interessi tra loro non omogenei, il tribunale potrà esprimersi sulla necessità della formazione di classi distinte solo ed esclusivamente in presenza di opposizioni. (Fattispecie di proposta senza previsioni di classi e presenza di creditori forti muniti di garanzie collaterali). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il cram down previsto dalla legge statunitense si distingue da quello introdotto dalla riforma della legge fallimentare (art. 180, comma 4), perché il primo consente al giudice di imporre la soluzione concordataria al creditore dissenziente qualora ritenga che l'intera procedura corrisponda all'interesse generale, mentre il secondo, quello italiano, permette al giudice di ignorare l'opposizione introdotta esclusivamente da un creditore dissenziente appartenente ad una classe dissenziente ove sia possibile dimostrare che la soluzione satisfattiva proposta dal concordato sia per tale creditore almeno uguale a quella che gli deriverebbe dalla liquidazione fallimentare. Da ciò consegue che l'interesse giuridico concreto che il creditore opponente può tutelare mediante il cram down consiste unicamente nella possibilità di ottenere una percentuale più alta e non certamente quello di rimuovere le conseguenze che gli derivano dalla presenza della procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Federico Rolfi


Massimario, art. 161 l. fall.

Massimario, art. 163 l. fall.

Massimario, art. 177 l. fall.

Massimario, art. 180 l. fall.


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