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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24337 - pubb. 10/10/2020.

La fideiussione riproduttiva di clausole ABI non è nulla, ma legittima una tutela risarcitoria con onere della prova a carico dell’attore


Tribunale di Roma, 21 Settembre 2020. Est. Martucci.

Fideiussione – Clausole riproduttive schema ABI – Nullità parziale o totale – Esclusione – Tutela risarcitoria

Fideiussione – Clausole riproduttive schema ABI – Tutela risarcitoria – Condizioni e onere della prova


La nullità per violazione della disciplina antitrust è espressamente prevista per le intese illecite tra imprenditori, ma non per i contratti, come quelli di fideiussione in favore di una banca, stipulati a valle, rispetto ai quali, in quanto costituiscano lo sbocco delle intese illecite e ne rappresentino l'esecuzione, l'ordinamento giuridico prevede la tutela risarcitoria a favore del contraente danneggiato.

L'azione risarcitoria per danno ingiusto esperibile dal fideiussore che lamenti la conformità del modello di fideiussione adottato in favore di una banca a quello predisposto dall'ABI - censurato dalla Banca d'Italia perché contrastante con la normativa sulla concorrenza - implica, quale carattere costitutivo della pretesa attorea, che il fideiussore fornisca la prova del carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata, uniformità che necessita della prova a) dell’esistenza di un illecito anticoncorrenziale, b) della corrispondenza tra lo schema contrattuale cui è acceduto il garante e quello derivante dal predetto illecito e c) della effettiva lesione della libertà di scelta del fideiussore. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Francesco Mainetti


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