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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24435 - pubb. 29/10/2020.

Presunzione di colpa dell’istituto di credito in merito alla non adeguatezza dell’operazione per 'dimensione', indicazione di 'titolo corporate, rischio emittente'


Appello di Firenze, 25 Settembre 2020. Pres. Riviello. Est. Anna Primavera.

Non adeguatezza dell’operazione – Presunzione – Obbligo della banca di segnalare la non adeguatezza – Sussistenza – Prova del danno e nesso causale – Prova per presunzione – Ammissibilità


La valutazione dell'adeguatezza dell'operazione rispetto ad esperienza, obiettivi di investimento, situazione finanziaria e propensione al rischio del cliente, consiste nel segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd. "suitability rule").

L’Istituto di credito ha l’obbligo di segnalare: la rischiosità del prodotto finanziario offerto; la precisa individuazione del soggetto emittente; il "rating" nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; situazioni cd. di "grey market"; l'avvertimento circa il pericolo di un imminente "default" dell'emittente.

La non adeguatezza dell’operazione, deve essere valutata in base ad oggetto, tipologia, frequenza e dimensione.

La violazione dell'obbligo informativo determina una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario.

Nelle azioni di responsabilità per danni l'investitore ha l'onere di allegare l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento anche sulla base di presunzioni. (Giampaolo Morini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Giampaolo Morini


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