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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24467 - pubb. 05/11/2020.

Revocatoria fallimentare: sequestro conservativo ante causam e inefficacia ex art. 167 l.f.


Tribunale di Rimini, 07 Luglio 2020. Est. Lico.

Sequestro conservativo ante causam ex artt. 669 bis e segg. e 671 c.p.c. – Revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, L. Fall. – Fumus boni iuris – Interpretazione del contratto ex art. 1325 c.c. – Natura onerosa – Sussistenza

Sequestro conservativo ante causam ex artt. 669 bis e segg. e 671 c.p.c. – Revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, L. Fall. – Fumus boni iuris – Requisito cronologico e consecuzione tra procedure – Art. 69 bis L. Fall. – Sussistenza

Sequestro conservativo ante causam ex artt. 669 bis e segg. e 671 c.p.c. – Revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, L. Fall. – Fumus boni iuris – Subentro nel contratto da parte del Curatore – Esclusione

Sequestro conservativo ante causam ex artt. 669 bis e segg. e 671 c.p.c. – Revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, L. Fall. – Fumus boni iuris – Contratto di durata – Esclusione

Sequestro conservativo ante causam ex artt. 669 bis e segg. e 671 c.p.c. – Inefficacia ex art. 167, comma 2, L. Fall. – Fumus boni iuris – Atto di straordinaria amministrazione – Sussistenza

Sequestro conservativo ante causam ex artt. 669 bis e segg. e 671 c.p.c. – Revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, L. Fall. – Inefficacia ex art. 167, comma 2, L. Fall. – Periculum in mora – Sussistenza


In tema di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, L. Fall., ai fini dell’accertamento della natura onerosa di un rapporto contrattuale che presenti segmenti negoziali riconducibili a schemi tipici che si fondono in una regolamentazione negoziale complessa, non rileva la valutazione circa l’applicazione della disciplina tipica del negozio prevalente o quella di ciascun segmento contrattuale, ma piuttosto occorre indagare la c.d. causa concreta (necessariamente unica in ogni contratto, a norma dell’art. 1325 c.c.) mediante la ricerca di una sintesi del risultato economico-giuridico perseguito dalle parti attraverso il complesso delle clausole previste nel regolamento negoziale.

Il requisito cronologico richiesto dall’art. 67, comma 2, L. Fall. può essere rinvenuto anche sulla base dell’applicazione del principio di c.d. consecuzione delle procedure concorsuali, enunciato dall’art. 69-bis L. Fall.. La consecuzione causale tra la procedura di concordato preventivo e quella di fallimento sussiste quando la dichiarazione di fallimento, anche in ragione del profilo cronologico, derivi dalla medesima situazione di crisi esistente al momento della presentazione della domanda di concordato.

Non è ravvisabile la fattispecie di subentro nel contratto, preclusiva della pronuncia di inefficacia ex art. 67, comma II, L. Fall., quando l’attività del Curatore, impegnato nell’esercizio provvisorio autorizzato dal Tribunale fallimentare, si sia contraddistinta dall’avvio di interlocuzioni con la parte in bonis finalizzate a prendere contezza dell’esistenza, consistenza e convenienza dei rapporti facenti capo alla fallita.

Il contratto non può essere qualificato come di “durata” quando nella sua struttura non sussiste l’elemento temporale della “continuità” o “periodicità” dell’esecuzione ovvero quando la rilevanza del fattore cronologico si apprezza esclusivamente sotto il profilo della scansione delle prestazioni (aventi diversi oggetti e natura) a cui le parti si sono obbligate, le quali non possono non dispiegarsi in un ben definito arco di tempo alla luce della connessione che le avvince.

E’ qualificabile come atto di straordinaria amministrazione, ai sensi dell’art. 167, comma 2, L. Fall., quello caratterizzato da un elevato valore economico delle prestazioni poste a carico della società che ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo (consistenti, in particolare, nel pagamento, mediante compensazione, del corrispettivo e la refusione delle spese sopportate dalla controparte in bonis quale contropartita per la indiretta messa a disposizione, da parte di quest’ultima, della liquidità necessaria all’acquisito di merce presso i fornitori) e dalla funzione essenziale che lo stesso atto riveste.

Ai fini della valutazione circa la sussistenza del presupposto del periculum in mora, non rileva la circostanza che la situazione economica-finanziaria del debitore fosse la medesima al momento della stipula dei contratti di cui si invoca la revoca ex art. 67, comma 2, L. Fall. e/o l’inefficacia ex art. 167, comma 2, L. Fall.. Ciò che, invece, assume rilevanza, sotto il profilo oggettivo, è la verosimile incapacità del debitore di far fronte alle proprie obbligazioni per come accertate all’esito del giudizio di merito. Per converso, l’apprezzamento in prospettiva “dinamica” dell’impoverimento del patrimonio del debitore può essere apprezzato nella valutazione del profilo soggettivo del periculum, come indizio della condotta del debitore idonea ad arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie. (Giovanni Cedrini) (Francesca Corsano) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Giovanni Cedrini e Avv. Francesca Corsano – Cedrini & Zamagni Studio Legale Axiis


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