Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24524 - pubb. 19/11/2020

Cassette di sicurezza: furto, connotazione funzionale del servizio e deferimento del giuramento suppletorio

Cassazione civile, sez. VI, 05 Novembre 2020, n. 24647. Pres. Maria Acierno. Est. Dolmetta.


Cassette di sicurezza – Connotazione funzionale del servizio – Segretezza – Furto – Risarcimento danni – Deferimento del giuramento suppletorio



Ai fini del deferimento del giuramento suppletorio di cui alla norma dell’art. 2736 cod. civ., va assegnata peculiare rilevanza, nell’ambito del giudizio proposto nei confronti della banca depositaria per il risarcimento dei danni subiti per effetto di furto del contenuto di una  cassetta di sicurezza, alla circostanza che costituisce primaria connotazione funzionale del servizio imprenditoriale delle cassette di sicurezza l’assicurare al cliente una compiuta segretezza (nei confronti di ogni altro soggetto, banca predisponente il servizio compresa) circa i beni che, tempo per tempo, ritenga di immettere, ovvero ritirare, dalla materialità della cassetta che gli è stata assegnata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Fatto

1.- Nel maggio del 1993, C.L.L., G.L., P. e La. hanno convenuto avanti al Tribunale di Reggio Calabria la s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa di un furto avvenuto nei locali da quest'ultima adibiti al servizio di cassette di sicurezza.

La sentenza del Tribunale, intervenuta nel 2003, ha rigettato la domanda attorea, "perchè sfornita di prova in ordine alla custodia effettiva dei gioielli nella cassetta di sicurezza noleggiata al momento del furto".

2.- E' seguita l'impugnazione da parte degli attori in primo grado avanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria. Che la ha accolta con sentenza depositata in data 17 luglio 2017.

3.- Ha rilevato in particolare la Corte territoriale che "gli appellanti hanno reiterato la richiesta di giuramento suppletorio ed estimatorio, già formulato nel giudizio di primo grado e non ammesso dal Tribunale"; e che "questa Corte ha ritenuto ricorrenti le condizioni previste dalle legge per deferire il chiesto giuramento". Ha poi precisato, in relazione all'esperimento dei giuramenti in discorso, che gli "appellanti hanno confermato che all'interno della cassetta di sicurezza n. 129, all'atto del furto si trovavano gli oggetti preziosi indicati nelle denunce del 7 e 28 marzo 1992 e che all'epoca del furto il valore dei beni sottratti, calcolato nella moneta attualmente in corso, era pari a Euro 55.260.89".

4.- A fondamento della propria determinazione di dare corso al giuramento suppletorio, la Corte territoriale ha affermato che, "valutato in maniera approfondita e complessiva il quadro probatorio acquisito nei due gradi di giudizio, c'è la prova che a) che gli attori possedevano molti gioielli e monete, che essi li tenevano nella cassetta di sicurezza della Banca appellata (e non si servivano anche della cassetta di altre), c) che molti astucci lasciati vuoti dai ladri contenevano loro gioielli".

"Altre prove, quale quella testimoniale secondo cui i gioielli erano depositati alcuni giorni prima del furto" - ha in proposito ancora aggiunto la decisione - sarebbero quasi impossibile da fornire poichè non è usuale che ci si porti dei testimoni per far vedere il contenuto esatto della cassetta di sicurezza (tanto più che uno dei motivi fondamentali per cui si noleggia una cassetta di sicurezza è anche quello di evitare di pubblicizzare il possesso di valori)".

5.- Avverso questo provvedimento, la Banca Nazionale del Lavoro ha presentato ricorso, affidandolo a due motivi di cassazione.

Hanno resistito, con controricorso, G.P., P. e La.Gi., in proprio e quali eredi di C.L.L. e G.L..

6.- Il resistente ha anche depositato memoria.

 

Motivi

7.- I motivi di ricorso risultano intestati nei termini qui di seguito trascritti.

Primo motivo: "omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio, travisamento della prova (art. 360 c.p.c., n. 5); violazione dell'art. 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3").

Secondo motivo: "violazione e falsa applicazione della norma dell'art. 2736 c.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3".

I due motivi appaiono suscettibili di esame unitario, in ragione della loro stretta contiguità.

8.- Assume dunque il ricorrente che la Corte calabrese è incorsa nel vizio di travisamento della prova e in quello di violazione delle regole che, per diritto positivo, governano la prova data dal giuramento suppletorio.

A sostegno di tali censure viene osservato che la Corte territoriale, posto a base della decisione di ammettere il giuramento il "quadro probatorio acquisito nei due gradi di giudizio", è venuta ad affermare che - nel giudizio di secondo grado - "già nel 2008 aveva ordinato alla Banca appellata l'esibizione di quanto in suo possesso rinvenuto all'indomani de furto (in particolare... gli astucci, le custodie porta gioie dei preziosi trafugati). La banca inizialmente non ha ottemperato all'ordine chiedendone la revoca, e soltanto dopo il rigetto di tale istanza ha provveduto nel 2012 a esibire tutti gli astucci porta gioie rinvenuti (svuotati) sul luogo del furto, di cui è stata disposta la documentazione fotografica a cura di CTU durante l'esibizione. Gli appellanti hanno riconosciuto tutta una serie di astucci vuoti come propri".

Queste affermazioni - rileva il ricorrente - non rispondono al vero. "Nessun ordine di esibizione è stato mai impartito alla banca nè dal tribunale, nè dalla Corte di merito"; "nessuna esibizione di astucci vuoti è mai stata eseguita dall'istituto di credito"; "nessuna documentazione fotografica è stata mai eseguita a cura di un CTU"; "nessun riconoscimento vi è stato da parte degli appellanti circa astucci e custodie vuote per l'assorbente considerazione che detti non sono mai stati depositati in giudizio e, quindi, mai sottoposti all'esame degli appellanti".

9.- Nell'avviare l'esame del motivo, appare opportuno muovere da una serie di osservazioni di tratto generale. La giurisprudenza di questa Corte risulta del tutto consolidata - è dunque da mettere in evidenza - nel rilevare che la decisione di ammettere il giuramento decisorio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito.

La sussistenza in concreto della c.d. semipiena probatio, di conseguenza, non è sindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo dell'adeguatezza della motivazione (cfr., tra le altre, Cass., 10 marzo 2006, n. 5240; Cass., 2 aprile 2009, n. 8021; Cass., 8 settembre 2006, n. 19720).

Rispetto a quest'ultimo profilo (della adeguatezza, appunto) questa Corte non ha mancato di sottolineare che quella nella specie (del giuramento suppletorio) rimessa al giudice del merito è una discrezionalità dai tratti assai ampi, supportabile anche dalla presenza di semplici indizi e presunzioni, quand'anche non fornite dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza (cfr. Cass., 10 febbraio 2016, n. 2676; Cass., 1 marzo 2001, n. 2939; Cass., 27 giugno 2006, n. 14768).

Ciò posto, è ancora da aggiungere in proposito che la decisione del primo giudice di non accedere al deferimento del giuramento non pregiudica in alcun modo l'eventuale giudice del secondo grado di ammetterlo, quand'anche in ragione di una diversa valutazione del medesimo materiale probatorio nel concreto raccolto (non diversamente, nella sostanza, la decisione del giudice del primo grado, che si basi sull'esito del giuramento, non viene a pregiudicate l'eventualità di una diversa determinazione da parte del giudice del secondo grado che, prescindendo dall'esito del giuramento, addivenga a una conclusiva valutazione del materiale probatorio raccolto prima della delazione del giuramento: cfr. Cass., 31 dicembre 2014, n. 27563).

10.- Venendo ora a fare immediato riferimento al caso in esame, si deve osservare che il ricorrente si concentra sulla considerazione della non effettività del materiale probatorio di cui al secondo grado del giudizio. Trascura del tutto, però, di considerare il materiale probatorio che si è formato nell'ambito del primo grado del giudizio, sulla cui effettività non è sorto nessun tipo di contestazione.

Il ricorso trascura, dunque, che la motivazione svolta dalla Corte calabrese in punto di delazione del giuramento suppletorio si richiama - in modo espresso e distinto - anche a tale ordine di elementi probatori.

Con la conseguenza che il ricorso non viene a confrontarsi, nel concreto delle sue enunciazioni, con la ratio decidendi complessivamente addotta dalla sentenza impugnata per la ridetta delazione. In effetti, il ricorso neppure si preoccupa di verificare quale peso sia da assegnare, in tale contesto motivazionale, al materiale probatorio di cui al primo grado e a quello di cui al secondo: di considerare, meglio, la sufficienza, e adeguatezza al riguardo, dei richiami fatti dalla Corte territoriale al giudizio svoltosi avanti al Tribunale reggino.

11.- Nell'appoggiarsi al materiale prodotto nel giudizio avanti al Tribunale, la Corte di Appello ha "rilevato che in primo grado, effettivamente, era stata raggiunta": la "prova del possesso da parte degli attori di gioielli di notevole valore", come pure quella dell'"abitudine di costoro di custodirli nella cassetta di sicurezza noleggiata presso la BNL".

Una simile motivazione appare sufficiente, sotto il profilo della sua adeguatezza (l'unico, si è già detto, che nella presente sede può venire in rilievo), a sorreggere - nella concatenazione logica delle sue componenti - la decisione della Corte territoriale di deferite il giuramento suppletorio.

Anche perchè ai detti rilievi, mutuati dal materiale formato nel precedente grado del giudizio, la Corte di Appello aggiunge un'ulteriore e importante osservazione (cfr. sopra, l'ultimo capoverso del n. 4): quella per cui costituisce primaria connotazione funzionale del servizio imprenditoriale delle cassette di sicurezza l'assicurare al cliente una compiuta segretezza (nei confronti di ogni altro soggetto, banca predisponente il servizio compresa) circa i beni che, tempo per tempo, ritenga di immettere, ovvero ritirati, dalla materialità della cassetta che gli è stata assegnata. Una simile peculiarità, in effetti, appare propriamente destinata a riflettere luce anche sulle dinamiche probatorie dei giudizi che, per un verso o per altro, coinvolgano il detto servizio imprenditoriale.

12.- In conclusione, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile.

La Corte ritiene, in ragione delle forti peculiarità proposte dalla fattispecie concreta, di compensare le spese del giudizio di legittimità.

 

 

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. Compensa le spese relative al presente grado di giudizio.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell'art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile - 1, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020.