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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24642 - pubb. 15/12/2020.

L’esistenza di un contratto di mutuo può essere desunta dalla causale apposta al bonifico bancario


Appello di Trieste, 18 Novembre 2020. Pres. Patrizia Puccini. Est. Sonego.

Contratto di mutuo – Onere della prova – Causale del bonifico bancario – Contestazione da parte dell’asserito mutuatario – Onere probatorio a carico dell’attore – Prova della conoscenza della causale e della volontà di concedere la somma in prestito da parte dell’asserito mutuante


L’onere della prova dell’avvenuta conclusione di un contratto di mutuo incombe sull’attore che agisca per ottenere la restituzione della somma versata.

Non costituisce eccezione in senso sostanziale la negazione, da parte di chi ha percepito l’importo, dell’esistenza di un titolo che imponga di restituire il denaro ricevuto.

La prova del contratto di mutuo può essere desunta dalla causale apposta al bonifico bancario utilizzato per trasferire la somma, qualora si dimostri il tenore della causale stessa e la conoscenza da parte del destinatario.

Ulteriori elementi possono essere desunti dalla prova testimoniale dalla quale risultino dichiarazioni specifiche sul contenuto e la collocazione temporale delle dichiarazioni rese dall’attore che abbia manifestato l’intento di concedere in prestito la somma. (Aldo Sam) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Aldo Sam del Foro di Pordenone



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