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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24686 - pubb. 24/12/2020.

Vanno disconosciute titolarità attiva del credito e legittimazione processuale in capo alla cessionaria se la lista dei crediti ceduti ex art. 58 TUB non reca il nominativo del debitore ceduto o i dati del contratto


Tribunale di Catanzaro, 22 Novembre 2020. Est. Song Damiani.

Contestazione titolarità del credito in capo al cessionario – Idoneità dell’avviso di cessione ex art. 58 TUB pubblicato in G.U. alla sola funzione di notifica sostitutiva dell’art. 1264 cc.c. – Inidoneità dell’avviso di provare la titolarità del credito in capo al cessionario se reca parametri generici ed indeterminati e se la lista dei crediti ceduti non reca il nominativo del debitore ceduto o i dati del contratto


Premesso che incombe a colui che “si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria” l’onere puntuale di “fornire la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l’incorporazione e l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco” (cfr. Cass. 2 marzo 2016, n. 4116 richiamata da Cass. n. 5617/2020), va negata la legittimazione attiva e processuale in capo alla presunta cessionaria:

(i) se non sia stato prodotto il contratto di cessione ex art. 58 TUB, avendo l’avviso di cessione pubblicato in G.U solo efficacia ex art. 1264 c.c.;

(ii) se nell’avviso di cessione non siano state individuate categorie di crediti che consentano senza incertezze di ritenere che il credito azionato sia stato ricompreso nella cessione (come quando vi sia un generico riferimento a tutti i crediti derivanti da contratti di mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti sorti entro un lasso temporale di oltre un sessantennio, specificati come “deteriorati”);

(iii) se dall’elenco dei crediti ceduti (con indicazione del solo codice anagrafico identificativo di ogni singola posizione e del numero di ogni singolo rapporto bancario), non siano stati riportati il nominativo del debitore ceduto o i dati del contratto, necessari per poter affermare, senza incertezze, che il credito azionato vi sia ricompreso.

Attesa la pregnanza del fumus boni iuris, che porta a ritenere sussistente il periculum in mora, l’opposizione è fondata e l’esecuzione va sospesa. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara



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