Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24837 - pubb. 06/02/2021

Utilizzo del saldo banca ai fini della verifica della natura della rimessa in conto corrente

Tribunale Torino, 08 Gennaio 2021. Est. Astuni.


Contratti bancari – Azione di ripetizione di indebito – Eccezione di prescrizione – Rimesse – Natura solutoria o ripristinatoria – Criteri di valutazione – Uso del saldo “depurato” delle competenze indebite – Esclusione – Uso del saldo banca – Legittimità



Se una rimessa in conto corrente abbia natura di pagamento o ripristino di disponibilità è questione da decidersi utilizzando il c.d. saldo banca, anziché il saldo “depurato” delle competenze indebite (in senso contrario Cass. 9141/2020), poiché “la disponibilità” idonea a impedire lo spostamento patrimoniale consiste nella concreta conservazione del potere di disporre di una somma di denaro e non può che essere verificata sulla base della situazione dichiarata esistente al tempo in cui il versamento è eseguito e non “all’esito della declaratoria di nullità”.

Al fine di verificare se la rimessa comporti conservazione o perdita del potere di disporre, non è possibile prescindere dalla considerazione che, per forza di cose e previsione di legge (art. 119 TUB), la banca e non il cliente è la parte contrattualmente autorizzata a elaborare i conti e che non esistono modalità di utilizzo del conto corrente che non richiedano la cooperazione della banca per avere efficacia. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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