Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24849 - pubb. 10/02/2021

Fideiussione omnibus: l’azione in giudizio contro il debitore principale nel termine di sei mesi priva di rilevanza l’eccezione di nullità per violazione della legge L. n. 287 del 1990

Tribunale Udine, 19 Gennaio 2021. Est. Calienno.


Norme bancarie uniformi – Fideiussione omnibus – Azione in giudizio contro il debitore principale nel termine di sei mesi – Concorrenza – Intese vietate – Nullità relativa



La tesi della integrale nullità delle fideiussioni che riproducono le Norme Bancarie Uniformi, da qualificarsi come intese illecite ex L. 287/90, non appare fondata alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 24044/19 che espressamente la esclude.

Deve pertanto essere dichiarato provvisoriamente esecutivo, ex art. 648 c.p.c., il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, anche in considerazione del fatto che la tempestiva azione svolta nei confronti del debitore principale esclude la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. (Marco Quagliaro) (riproduzione riservata)


 


TRIBUNALE DI UDINE

sezione civile

Verbale di udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa (art. 183 c.p.c.)

nella causa civile promossa da

- con l’avvocato Rigo Antonio,

contro

- con l’avvocato Quagliaro Marco,

avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario).

 

Addì 19/01/2021, davanti al giudice istruttore dott. Gianmarco Calienno, sono comparsi: per le parti attrici-opponenti, l’avvocato Pittoni in sostituzione dell’avv. Rigo Antonio; per parte convenuta-opposta, l’avvocato Quagliaro Marco. Si dà atto che il giudice istruttore redige personalmente il verbale in videoscrittura e provvede alla trasmissione dello stesso in cancelleria mediante consolle del magistrato.

Parte convenuta-opposta insiste nella richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Parte attrice-opponente chiede il rigetto dell’istanza. e chiede fissarsi i termini di cui all’art. 183, comma 6°, c.p.c. La parte opposta non si oppone alla concessione dei termini.

Il giudice; preso atto; verificata la regolarità del contraddittorio; visto l’art. 648 c.p.c.; ritenuto che l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, fermo restando, in relazione alle fidejussioni omnibus, che la tesi degli opponenti della loro integrale nullità perché asseritamente riproduttive delle Norme Bancarie Uniformi da qualificarsi come intese illecite ex L. 287/90, non appare, nei limiti della sommarietà del presente accertamento, fondata alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n.24044/19 che espressamente la esclude tenuto anche conto che nella fattispecie non pare essersi in ogni caso realizzata la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. in considerazione che l’azione nei confronti del debitore principale è stata coltivata tempestivamente nei sei mesi previsti dalla citata disposizione; concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; visto l’art. 183, comma 6°, c.p.c.; assegna alle parti: termine di 30 gg per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; ulteriore termine di 30 gg per replicare, sempre con memoria, alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, per l’indicazione dei mezzi di prova e per le produzioni documentali; ulteriore termine di 20 gg per le sole indicazioni di prova contraria; rinvia la causa all’udienza del … per la discussione e la decisione sulle richieste istruttorie.

 

Il giudice istruttore

Gianmarco Calienno