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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24913 - pubb. 24/02/2021.

Contratti bancari, onere della prova e diritto di accesso alla documentazione


Tribunale di Forlì, 15 Febbraio 2021. Est. Giorgia Sartoni.

Contratti bancari – Rapporto di conto corrente – Accertamento addebiti illegittimi – Onere della prova a carico del ricorrente – Obbligo di produzione integrale del contratto bancario e degli estratti conto – Sussistenza


Il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell’applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell’addebito di spese, commissioni o altre voci non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.

Né può il correntista dolersi di non aver reperito la documentazione, atteso il disposto dell’art. 119, ultimo comma, T.U.B. (d. lgs. n. 385/1993) il quale prevede in particolare che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.

Il comma 4 dell’art. 119 T.U.B. riconosce al cliente un diritto soggettivo autonomo, il quale trova fondamento nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nell’esecuzione del rapporto, da interpretare, alla luce del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.), nel senso di ottenere la documentazione inerente a tutte le operazioni del periodo a cui il richiedente sia in concreto interessato. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini, Studio Legale Tentoni, Mancini & Associati di Rimini

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