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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25049 - pubb. 26/03/2021.

La clausola che stabilisce l’applicazione degli interessi moratori deve indicare la base di calcolo


Tribunale di Lucca, 05 Marzo 2021. Est. Fornaciari.

Interessi – Moratori – Pattuizione – Modalità – TAEG


La clausola che stabilisce l’applicazione degli interessi moratori deve indicare la base di calcolo oltre al dato percentuale, vale a dire se questa debba essere applicata al solo capitale oppure all’intero importo delle rate non pagate, diversamente la clausola risulta indeterminata ed indeterminabile: nulla sarà dunque dovuto a titolo di interessi moratori.

La mancata indicazione del TAEG determina l’applicabilità l’art. 125 bis tub, ovvero la sola debenza del “tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto” (c.d. tasso bot). (Giampaolo Morini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Giampaolo Morini



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