Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25158 - pubb. 20/04/2021

Superamento dei limiti di finanziabilità nel mutuo fondiario: onere della prova e conversione del contratto ex art. 1424 c.c. in sede di verifica del passivo fallimentare

Tribunale Reggio Emilia, 22 Luglio 2020. Est. Stanzani Maserati.


Mutuo fondiario - Limiti di finanziabilità - Onere della prova - Conversione - Stato passivo - Ammissione al passivo - Fallimento



In sede di ammissione allo stato passivo fallimentare, l’onere di dimostrare il rispetto dei limiti massimi di finanziabilità ex art. 38 del TUB – per i quali è necessario fare riferimento, tenuto conto della ratio della norma, al valore del bene al momento della concessione del prestito e dell’iscrizione del gravame ipotecario e non già, invece, al valore di realizzo in sede esecutiva o fallimentare – grava sul creditore ipotecario che abbia chiesto l’ammissione del proprio credito in via privilegiata, per capitale ed interessi convenzionali, sia perché il contratto di mutuo è il titolo su cui si fonda la pretesa dell’istante, che deve dunque dimostrarne la validità, sia per il principio di vicinanza della prova. Ne deriva che, qualora il predetto creditore non abbia soddisfatto l’onere probatorio a suo carico, il contratto di mutuo fondiario è da ritenersi nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 38 TUB.

Il contratto di mutuo fondiario nullo ex artt. 1418 codice civile e 38 TUB può essere convertito (art. 1424 codice civile) in contratto di mutuo ipotecario, laddove ne ricorrano i presupposti formali e sostanziali e possa altresì ritenersi che, avuto riguardo allo scopo voluto dalle parti, le stesse lo avrebbero comunque stipulato anche se avessero conosciuto la causa della nullità ovvero il superamento dei limiti di finanziabilità. (Elena Cappellini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Elena Cappellini



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