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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25475 - pubb. 16/06/2021.

La prova in giudizio della cessione del singolo credito trasferito mediante cessione in blocco


Tribunale di Rimini, 04 Giugno 2021. Est. Lico.

Cessione crediti in blocco – Prova della titolarità del credito – Necessità di produzione del contratto di cessione – Esclusione


Nel caso di cessioni di credito in blocco ex art. 58 TUB, ai fini della prova della titolarità del credito in capo alla cessionaria non è necessaria la produzione del contratto di cessione; in assenza di specifici limiti positivi alla prova in giudizio del contratto di cessione di credito, deve affermarsi l’astratta possibilità di ritenere provati l’esistenza ed il contenuto della cessione sulla base di elementi presuntivi, pur in assenza della produzione del contratto di cessione eventualmente stipulato in forma scritta. (Rocco Guarino) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell’Avv. Rocco Guarino



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