Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25605 - pubb. 12/04/2020

Acquisto compiuto tramite confisca a prescindere dalla sua qualificazione come titolo originario o titolo derivativo

Tribunale Bari, 12 Marzo 2020. Est. Cutolo.


Espropriazione immobiliare



Anche a voler sostenere la natura di acquisto a titolo originario della confisca ex art. 44, comma 2, d.p.r. n. 380 del 2001 (Testo unico in materia edilizia) – il che va escluso perché la finalità di tale misura si esaurisce puramente e semplicemente nella sottrazione della res alla disponibilità dell’autore del reato (finalità che ben può essere realizzata autorizzando la vendita forzata del bene stesso) -, va comunque fatta una distinzione tra confisca definitiva e non definitiva: in primo luogo, perché quest’ultima è per sua natura provvisoria, e quindi non determina l’acquisto del bene in capo allo Stato fino al passaggio in giudicato del provvedimento che la dispone; in secondo luogo, e per altro verso, perché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 44, comma 2, cit. e 650 c.p.p., solo la sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva costituisce titolo per la trascrizione nei Registri immobiliari. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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