Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26057 - pubb. 19/10/2021

Clausola sociale e libertà di impresa

Tribunale Potenza, 12 Ottobre 2021. Est. Verrastro.


Capitolato speciale di appalto generico – Rinvio alla contrattazione collettiva e all’osservanza delle leggi e regolamenti – Conseguente inesistenza della clausola sociale in quanto non individuabile

Prova dell’applicazione del CCNL Cooperative Sociali UNCI CISAL – Inoperatività della clausola sociale prevista nel CCNL Turismo Pubblici Esercizi applicato dal gestore uscente

Necessità di interpretare l’obbligo dell’inserimento di clausole sociali ex art. 50 D. lgs 50/2016 negli appalti “ad alta intensità di manodopera”, in maniera compatibile con il diritto di impresa ex art. 41 Cost. – Riassorbimento del personale non costituisce obbligo incondizionato ma deve essere compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta liberamente dall’imprenditore subentrante



Qualora all’interno di un bando di gara ovvero di un capitolato speciale di appalto sia presente una generica clausola di rinvio alla contrattazione collettiva, alle leggi e ai regolamenti, tale clausola non può essere considerata alla stregua di una “clausola sociale”.

Pur diversamente opinando, l’imprenditore subentrante non è obbligato ad osservare il CCNL del gestore uscente che prevede una clausola sociale, come nel caso del CCNL Turismo Pubblici Esercizi (art. 335).

L’obbligo di inserire clausole sociali negli affidamenti “ad alta intensità di manodopera” ex art. 50, D. lgs 50/2016, deve risultare compatibile con la libera iniziativa imprenditoriale, costituzionalmente tutelata ex art. 41 Cost.. Ne discende che l’eventuale presenza di una clausola sociale “deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa economica… e che l’obbligo di riassorbire i dipendenti dell’appaltatore uscente nello stesso posto di lavoro deve essere reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante…”. (Agostino Parisi) (Domenico Pace) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Agostino Parisi e Domenico Pace




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