Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26339 - pubb. 23/12/2021

La designazione del curatore speciale non può elidere l’insopprimibile diritto di accettare o meno l’eredità da parte del chiamato

Tribunale Vicenza, 07 Dicembre 2021. Est. Limitone.


Eredità – Curatore speciale – Nomina – Minore – Chiamato all’eredità – Erede – Accettazione – Necessità



Il curatore speciale del minore può assumere in concreto le funzioni affidategli dal testatore solo dopo che il minore stesso abbia accettato l’eredità e i beni oggetto dell’asse siano entrati nel suo patrimonio, posto che la designazione del curatore speciale (che non è il legale rappresentante del minore) non può elidere l’insopprimibile diritto di accettare o meno l’eredità da parte del chiamato all’eredità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Proc. n. 4621/2021.

Tribunale di Vicenza

Il Giudice del Registro delle Imprese,

sul ricorso presentato da F. Finanziaria Immobiliare srl il 4.11.2021, contro il rifiuto di iscrizione della nomina ex art. 356 c.c. di L. G. quale Curatore speciale per l’amministrazione dei beni del minore Carlo Emanuele F., erede di F. G. F., manifestato dal Registro delle Imprese di Vicenza in data 27.10.2021, e comunicato il 27.10.2021;

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

rilevato e ritenuto che:

- il presupposto logico e giuridico perché la Sig.ra G. possa esercitare i suoi poteri di amministratore dei beni del minore è dato dal fatto che il medesimo minore sia riconosciuto come erede accettante, nella forma beneficiata che è prevista dall’art. 471 c.c., norma che certo non può essere superata da una mera disposizione testamentaria, trattandosi di norma di ordine pubblico, posta a tutela del patrimonio dei minori di età;

- prova ne è che se bastasse la designazione da parte del de cuius del minore come erede, insieme alla nomina dell’esecutore testamentario e del curatore speciale del patrimonio ereditario, nel caso di damnosa hereditas, il minore si troverebbe titolare di un patrimonio il cui passivo potrebbe superare l’attivo, sarebbe cioè insolvente, prima ancora che capace di intendere e di volere, senza poter rifiutare in alcun modo l’eredità, con suo grave e irreparabile nocumento;

- ed invero il curatore speciale può assumere in concreto le funzioni affidategli dal testatore solo dopo che il minore abbia accettato l’eredità, e i beni oggetto dell’asse siano entrati nel suo patrimonio, come anche affermato in giurisprudenza (cfr. Cass. 25 maggio 1960 n. 1358, in Giust. Civ., 1960, 1314), che ha precisato il concetto per cui la designazione del curatore speciale (che non è il legale rappresentante del minore, cfr. Trib. Reggio Emilia, 14 novembre 1980, in Riv. Notarile, 1981, 184, e Vita Notarile, 1980, 1373) non può elidere l’insopprimibile diritto di accettare o meno l’eredità da parte del chiamato all’eredità, che tale è soltanto in questo momento il minore;

- bene ha fatto il Conservatore a rifiutare la iscrizione de qua;

- può comunque darsi parzialmente seguito alla istanza di rettifica dell’iscrizione, onde renderla più aderente alla situazione reale, modificandola nei termini che seguono:

“In data 18.08.2019 a Bologna è deceduto il socio unico F. G. F.. Con testamento olografo pubblicato sia in Svizzera, avanti il Pretore di Lugano, sia in Italia, a Milano, in data 24.07.2020, sono state nominate esecutrici testamentarie L. G. e R. S., che opereranno con i poteri previsti dagli artt. 703 e 704 c.c. fino al deposito dell’inventario successorio, ed è stata nominata curatrice dei beni lasciati al minore Carlo Emanuele F. la signora L. G. ai sensi dell’art. 356 c.c., condizionatamente all’accettazione dell’eredità da parte del minore, eseguita ex art. 471 c.c.”.

 

P. Q. M.

Visti gli artt. 2188, 2189 c.c.;

accoglie in parte il ricorso e per l’effetto

dispone la rettifica dell’iscrizione nel senso indicato in motivazione.

Si comunichi, ai sensi dell'art. 16, co. 4, dpr 7 dicembre 1995 n. 581 (Reg. di attuazione dell'art. 8 della l. 29 dicembre 1993 n. 580), al Conservatore dell'Ufficio del Registro Imprese, che comunicherà agli interessati.

Vicenza, 26.11.2021.

Il Giudice del Registro.

 

N.B.: L’interessato può ricorrere al Tribunale contro il presente decreto, entro quindici giorni dalla sua comunicazione, ai sensi dell’art. 2192 c.c.