Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26483 - pubb. 19/01/2022

Esclusione dell’applicazione della Convenzione di Vienna dell’11 maggio 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili e decadenza del compratore dalla garanzia per vizi

Tribunale Foggia, 27 Dicembre 2021. Est. De Tura.


Contratto di vendita – Vendita internazionale di beni mobili – Applicabilità della Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980 – Esclusione

Vendita internazionale di beni mobili – Contratto concluso da contraenti appartenenti entrambi a Stati aderenti alla Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980 – Possibilità di esclusione dell’applicabilità della convenzione ai sensi dell’art. 6 della medesima – Sussistenza

Contratto di vendita internazionale di beni mobili – Clausola attributiva di giurisdizione del Giudice italiano mediante designazione di tribunale italiano quale foro territorialmente competente – Fattispecie

Contratto di vendita internazionale di beni mobili – Clausola di scelta della legge interna italiana quale normativa applicabile al contratto mediante richiamo al codice civile – Fattispecie

Contratto di vendita internazionale di beni mobili – Combinato disposto di clausola attributiva di giurisdizione del Giudice italiano e clausola di scelta della legge interna italiana costituita dal codice civile – Effetti – Esclusione dell’applicazione della Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980 ai sensi dell’art. 6 della medesima – Applicabilità della legge interna italiana in materia di vendita – Sussistenza

Vendita di beni mobili – Garanzia per vizi dei beni venduti ai sensi dell’art. 1495 cod. civ. – Cose da trasportare da un luogo a un altro – Decadenza dalla garanzia per vizi dei beni venduti causa mancata denuncia dei vizi da parte del compratore nel termine previsto dell’art. 1511 cod. civ. – Sussistenza

Vendita di cose da trasportare da un luogo a un altro – Decadenza dalla garanzia per vizi dei beni venduti ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1495 e 1511 cod. civ. – Termine per la denuncia dei vizi previsto dall’art. 1495, 1° comma, cod. civ. decorrente dal giorno del ricevimento dei beni a destinazione



In un contratto di vendita internazionale di beni mobili concluso da contraenti appartenenti entrambi a Stati aderenti alla Convenzione di Vienna dell’11 aprile 1980 sui contratti internazionali per la compravendita di beni mobili, la presenza di due clausole di cui l’una avente per contenuto la scelta di un tribunale italiano quale foro territorialmente competente a conoscere delle controversie nascenti da quel contratto e l’altra contenente la designazione del codice civile quale legge regolatrice della vendita per quanto non convenuto contrattualmente, ha l’effetto di determinare, da un lato, l’esclusione dell’applicazione di tale legge internazionale uniforme, ai sensi dell’art. 6 della medesima, e di rendere applicabile, dall’altro, la legge interna italiana in materia di vendita.

Nel caso di vendita di beni mobili da trasportare da un luogo a un altro, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 1495 e 1511 cod. civ., il compratore decade dal diritto alla garanzia per vizi della cosa venduta se non li denuncia al venditore entro otto giorni dalla scoperta che, nel caso previsto dall’art. 1511 cod. civ., decorre dal giorno della consegna dei beni nel luogo di destinazione e quindi del correlativo ricevimento da parte del compratore. (Gianantonio Tassinari) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Gianantonio Tassinari



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