Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26513 - pubb. 25/01/2022

Gli estratti conto non sono l'unico modo di provare le movimentazioni del rapporto

Cassazione civile, sez. VI, 19 Gennaio 2022, n. 1538. Pres. Bisogni. Est. Falabella.


Rapporti bancari – Estratto conto – Prova delle movimentazioni del rapporto



L’estratto conto non costituisce l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto; esso consente di avere un appropriato riscontro dell’identità e consistenza delle singole operazioni poste in atto ma, in assenza di alcun indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non puo’ escludersi che l’andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni.

Il correntista non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli e/c periodici, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale a dire attraverso le risultanze di altri mezzi di prova, offerti dalla parte o assunti d’ufficio; in tal caso, le movimentazioni occorse sono da considerare alla stregua di fatti suscettibili di prova libera, essendo dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell’ambito del suo prudente apprezzamento. (Andrea Sorgentone) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Andrea Sorgentone


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